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Sentenza

Sentenza del 07/07/2017 n. 16745 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, sostenendo la violazione o falsa applicazione dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. La controversia riguardava una cartella di pagamento notificata il 28 aprile 2006 per IRPEF relativa all'anno 2000, dovuta per omessi o insufficienti versamenti di ritenute alla fonte risultanti dalla dichiarazione. I giudici di merito avevano annullato la cartella ritenendo necessaria la prova dell'invio della comunicazione preventiva prevista prima dell'iscrizione a ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la comunicazione preventiva non sia obbligatoria in ogni caso di liquidazione automatizzata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Il contraddittorio preventivo è necessario soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; tale situazione non ricorre normalmente quando la cartella deriva da un controllo documentale e automatico di omessi o carenti versamenti di ritenute già dichiarate. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Consente la liquidazione automatizzata delle imposte risultanti dalla dichiarazione e l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, comprese quelle derivanti da omessi o carenti versamenti, senza che sia automaticamente necessario un previo contraddittorio.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5

    qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione

    La comunicazione preventiva al contribuente e il contraddittorio sono richiesti quando il controllo evidenzia incertezze rilevanti sulla dichiarazione; non sono invece necessari per semplici controlli automatizzati e documentali privi di margini interpretativi.

  • Cassazione, sentenza n. 8342 del 2012

    la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo

    La Corte richiama l'orientamento consolidato secondo cui il contraddittorio preventivo non è generalizzato per tutte le iscrizioni a ruolo derivanti da controllo automatizzato.

Massime di principio

  • In caso di cartella derivante da controllo automatizzato della dichiarazione, la mancata comunicazione preventiva non determina automaticamente la nullità della cartella.
  • Il contraddittorio preventivo è normalmente necessario quando l'amministrazione deve risolvere questioni interpretative o rilevare incertezze significative sulla dichiarazione.
  • Per omessi o carenti versamenti di somme già dichiarate, il controllo è generalmente documentale e privo di margini interpretativi; pertanto la cartella può essere emessa senza preventiva comunicazione.
  • La validità della cartella deve comunque essere valutata in concreto, verificando che l'iscrizione a ruolo corrisponda effettivamente ai dati dichiarati e che non emergano questioni diverse da un semplice mancato versamento.
  • La pronuncia di cassazione con rinvio non chiude definitivamente la controversia: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la causa applicando il principio affermato e decidere anche sulle spese.

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