Cassazione Penale, Sentenza n. 37281/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del Giudice di Pace di Udine del 21/06/2021 con due motivi principali: (1) difetto di prova ex art. 530, comma 2, c.p.p.: la difesa contestava l'errata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, lamentando che tali dichiarazioni erano incerte (contraddizione circa la provenienza delle telefonate: prima attribuite al cellulare dell'imputato, poi a un numero fisso) e che non era stato effettuato il necessario vaglio della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca; (2) violazione e erronea applicazione dell'art. 612 c.p. (minaccia) e motivazione contraddittoria: la difesa sosteneva che le frasi erano meramente ingiuriose e che la persona offesa, per il rapporto di amicizia/lavorativo, non aveva provato timore, dunque mancava l'elemento oggettivo del reato di minaccia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo è generico e 'versato in fatto', dunque inammissibile in Cassazione perché la Corte non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze di merito; la sentenza impugnata aveva trattato la presunta contraddizione della persona offesa, ricontestualizzandola e rilevando riscontri oggettivi (files audio con le frasi contestate e tabulati telefonici che indicavano l'origine della chiamata da un numero fisso con prefisso della città della ditta di cui l'imputato era rappresentante). Il secondo motivo è infondato perché, ai fini dell'art. 612 c.p., non è necessario che la vittima sia effettivamente intimidita: è sufficiente che la condotta sia potenzialmente idonea a influire sulla libertà morale della vittima; le frasi dell'imputato erano inequivoche e suscettibili di integrare la minaccia anche se implicita. Conseguenze pratiche: confermata la condanna a multa di euro 500,00 per il reato di minaccia già pronunciata in primo grado (contenuto della sentenza di merito) e dichiarato inammissibile il ricorso; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23/06/2017, n. 103).
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
La fattispecie della minaccia è applicata anche quando le parole sono idonee, in relazione alle concrete circostanze, a incidere sulla libertà morale della vittima; non è necessario che la vittima provi effettivamente timore (reato di pericolo valutato secondo un criterio medio).
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Il motivo che prospetta difetto di prova non può limitarsi a contestazioni generiche o a una rivalutazione di fatto delle prove quando sia già intervenuta una valutazione motivata in sede di merito; la Cassazione è preclusa dal rimettere in discussione valutazioni di fatto e di merito se non è dedotto un vizio di legge.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al pagamento delle spese processuali e di somme in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata equitativamente, quantificando in euro 3.000,00 l'ammenda dovuta dal ricorrente.
L. 23 giugno 2017, n. 103
Richiamata come norma che ha modificato l'art. 616 c.p.p.; la Corte ne tiene conto nell'imposizione della sanzione pecuniaria accessoria per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le prove già valutate nei gradi di merito: i motivi che mirano solo a contestare la valutazione probatoria sono spesso inammissibili a meno che non evidenzino vizi di diritto o di motivazione specifici.
- Le contraddizioni apparenti nelle dichiarazioni della persona offesa non determinano automaticamente l'inaffidabilità della testimonianza se esistono riscontri oggettivi (es. registrazioni audio, tabulati telefonici) che consentono al giudice di contestualizzare e motivare la scelta di ritenere attendibile il racconto.
- Per la configurazione del reato di minaccia (art. 612 c.p.) non è richiesta la prova che la persona offesa sia stata effettivamente intimorita: è sufficiente che la condotta sia idonea, nelle concrete condizioni, a turbare la libertà morale della vittima (valutazione ex ante e in relazione al contesto).
- Le impugnazioni basate su asserite carenze di motivazione devono confrontarsi puntualmente con il contenuto della motivazione di merito; la mera affermazione di 'contraddittorietà' o 'illogicità' senza un'analisi circostanziata è destinata a fallire.
- Quando sussistono elementi oggettivi (audio, tabulati) che collegano l'agente al comportamento contestato, tali elementi rafforzano la legittimità della decisione di merito e rendono meno efficaci le censure basate su singole incertezze dichiarative.
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