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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37281/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza del Giudice di Pace di Udine del 21/06/2021 con due motivi principali: (1) difetto di prova ex art. 530, comma 2, c.p.p.: la difesa contestava l'errata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, lamentando che tali dichiarazioni erano incerte (contraddizione circa la provenienza delle telefonate: prima attribuite al cellulare dell'imputato, poi a un numero fisso) e che non era stato effettuato il necessario vaglio della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca; (2) violazione e erronea applicazione dell'art. 612 c.p. (minaccia) e motivazione contraddittoria: la difesa sosteneva che le frasi erano meramente ingiuriose e che la persona offesa, per il rapporto di amicizia/lavorativo, non aveva provato timore, dunque mancava l'elemento oggettivo del reato di minaccia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo è generico e 'versato in fatto', dunque inammissibile in Cassazione perché la Corte non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze di merito; la sentenza impugnata aveva trattato la presunta contraddizione della persona offesa, ricontestualizzandola e rilevando riscontri oggettivi (files audio con le frasi contestate e tabulati telefonici che indicavano l'origine della chiamata da un numero fisso con prefisso della città della ditta di cui l'imputato era rappresentante). Il secondo motivo è infondato perché, ai fini dell'art. 612 c.p., non è necessario che la vittima sia effettivamente intimidita: è sufficiente che la condotta sia potenzialmente idonea a influire sulla libertà morale della vittima; le frasi dell'imputato erano inequivoche e suscettibili di integrare la minaccia anche se implicita. Conseguenze pratiche: confermata la condanna a multa di euro 500,00 per il reato di minaccia già pronunciata in primo grado (contenuto della sentenza di merito) e dichiarato inammissibile il ricorso; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23/06/2017, n. 103).

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    La fattispecie della minaccia è applicata anche quando le parole sono idonee, in relazione alle concrete circostanze, a incidere sulla libertà morale della vittima; non è necessario che la vittima provi effettivamente timore (reato di pericolo valutato secondo un criterio medio).

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Il motivo che prospetta difetto di prova non può limitarsi a contestazioni generiche o a una rivalutazione di fatto delle prove quando sia già intervenuta una valutazione motivata in sede di merito; la Cassazione è preclusa dal rimettere in discussione valutazioni di fatto e di merito se non è dedotto un vizio di legge.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento delle spese processuali e di somme in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata equitativamente, quantificando in euro 3.000,00 l'ammenda dovuta dal ricorrente.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamata come norma che ha modificato l'art. 616 c.p.p.; la Corte ne tiene conto nell'imposizione della sanzione pecuniaria accessoria per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le prove già valutate nei gradi di merito: i motivi che mirano solo a contestare la valutazione probatoria sono spesso inammissibili a meno che non evidenzino vizi di diritto o di motivazione specifici.
  • Le contraddizioni apparenti nelle dichiarazioni della persona offesa non determinano automaticamente l'inaffidabilità della testimonianza se esistono riscontri oggettivi (es. registrazioni audio, tabulati telefonici) che consentono al giudice di contestualizzare e motivare la scelta di ritenere attendibile il racconto.
  • Per la configurazione del reato di minaccia (art. 612 c.p.) non è richiesta la prova che la persona offesa sia stata effettivamente intimorita: è sufficiente che la condotta sia idonea, nelle concrete condizioni, a turbare la libertà morale della vittima (valutazione ex ante e in relazione al contesto).
  • Le impugnazioni basate su asserite carenze di motivazione devono confrontarsi puntualmente con il contenuto della motivazione di merito; la mera affermazione di 'contraddittorietà' o 'illogicità' senza un'analisi circostanziata è destinata a fallire.
  • Quando sussistono elementi oggettivi (audio, tabulati) che collegano l'agente al comportamento contestato, tali elementi rafforzano la legittimità della decisione di merito e rendono meno efficaci le censure basate su singole incertezze dichiarative.

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