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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45867/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Chaib impugnava la sentenza con cui il Tribunale di Bergamo lo aveva condannato (reati ex artt. 337, 635 c.p. e 73 d.P.R. 309/90) e gli aveva applicato la misura di sicurezza dell'espulsione. Deduceva vizi di motivazione: (1) omissione di valutazione ai fini dell'eventuale proscioglimento ex art.129 c.p.p.; (2) omissione della valutazione della pericolosità sociale ai fini dell'espulsione, in violazione degli artt.235 c.p. e 202 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con riferimento al primo motivo (vizio di motivazione relativo ad art.129 c.p.p.), ritenendo che i ricorsi contro sentenze di patteggiamento sono limitati ai casi tassativamente previsti dall'art.448, comma 2-bis c.p.p. Ha invece accolto il secondo motivo: l'omessa motivazione sulla pericolosità sociale del condannato straniero in relazione alla misura di sicurezza dell'espulsione è rilevabile in Cassazione e comporta l'annullamento con rinvio limitato a quel punto, affinché il giudice di merito svolga la valutazione richiesta. Pertanto la sentenza è annullata solo in relazione all'espulsione e rinviata al Tribunale di Bergamo; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art.337 cod. pen.

    Norma relativa a uno dei reati per cui Chaib è stato condannato; citata come capo d'imputazione

  • art.635 cod. pen.

    Altro capo d'imputazione penale contestato all'imputato

  • art.73 d.P.R. 309/90

    Norma del testo unico stupefacenti relativa al fatto contestato (detenzione/reati connessi), citata fra i reati per cui è stata inflitta la pena

  • art.129 cod. proc. pen.

    Riferimento alla norma sulle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che il vizio di motivazione relativo a questa norma non sia sindacabile in Cassazione nel contesto del patteggiamento salvo violazioni di legge espressamente previste

  • art.235 cod. pen.

    Disciplina l'espulsione come misura di sicurezza; la Corte richiede una valutazione motivata della pericolosità sociale prima di disporla

  • art.202 cod. proc. pen.

    Citato insieme all'art.235 c.p. in relazione alla necessità di motivare la pericolosità sociale ai fini dell'espulsione

  • art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Stabilisce i casi tassativi in cui è ammesso il ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento; la Corte afferma che solo le violazioni di legge espressamente indicate sono sindacabili in Cassazione

  • art.444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento; citata per delimitare l'ambito di impugnabilità delle sentenze di patteggiamento

  • art.606 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina generale dei motivi di impugnazione; la Corte la contrappone alle limitazioni previste per il patteggiamento

  • art.86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Norma richiamata in materia di misure di sicurezza/espulsione per stranieri; sottolinea l'obbligo di valutare la pericolosità sociale

Massime di principio

  • Avverso una sentenza di patteggiamento, la Cassazione può sindacare solo le ipotesi tassativamente indicate dall'art.448, comma 2-bis c.p.p.; i vizi di motivazione generici sono in gran parte inammissibili se non traducono violazioni di legge espressamente contemplate
  • La misura di sicurezza dell'espulsione nei confronti di uno straniero richiede una motivazione specifica e un accertamento della pericolosità sociale: l'omissione di tale valutazione in sentenza di patteggiamento è rilevabile in Cassazione e comporta annullamento con rinvio limitato a quel punto
  • Quando si contesta una decisione di patteggiamento è necessario collegare il vizio di motivazione a una concreta violazione di legge prevista dall'art.448, comma 2-bis (es. difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, illegittimità della pena o della misura di sicurezza, errata qualificazione del fatto)
  • La valutazione della pericolosità sociale dev'essere svolta in sede di cognizione (giudizio) e non può essere semplicemente rimessa alla fase esecutiva: il giudice di merito deve motivare tale accertamento nella sentenza
  • Per il difensore: nelle ipotesi di patteggiamento che comportano misure di sicurezza o espulsione è importante sollecitare in udienza una motivazione espressa sulla pericolosità sociale, e documentare elementi che possano contrastare l'assunto di pericolosità

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