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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18674/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo richiesto per il pagamento di canoni di affitto di fondi rustici. La parte ingiunta proponeva opposizione deducendo, in rito, l'improcedibilità per mancata contestazione della morosità e per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione; nel merito contestava il credito anche per compensazione con altri crediti. Il Tribunale accoglieva l'opposizione, ritenendo fondata l'eccezione di incompetenza in favore della sezione specializzata agraria, ma affrontando anche altre questioni in rito ritenute fondate. La Corte d'appello dichiarava inammissibile l'appello, reputando esperibile solo il regolamento necessario di competenza, perché le ulteriori questioni sarebbero rimaste assorbite o comunque prive di effettiva decisorietà dopo la declinatoria di competenza. Nel ricorso per cassazione si deducevano tre motivi: violazione dell'art. 43 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto non appellabile la sentenza nonostante il Tribunale avesse deciso anche su altre questioni; violazione degli artt. 47 r.d. n. 12/1941 e 50 c.p.c. per non avere esaminato la fondatezza dell'incompetenza e delle ulteriori questioni in rito e per non aver considerato la mancata assegnazione del termine di riassunzione; violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame delle questioni in rito asseritamente preclusive dell'esame del merito.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia che il Tribunale, una volta dichiarata la propria incompetenza, si era spogliato della potestas iudicandi; le ulteriori statuizioni rese in rito erano quindi prive di reale portata decisoria, essendo da considerare tamquam non esset. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso non riproduceva adeguatamente il testo utile della sentenza di primo grado e non confrontava la giurisprudenza richiamata dal giudice d'appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 c.p.c.

    viene richiamato per escludere che, nel caso concreto, la sentenza di primo grado fosse appellabile anziché impugnabile con regolamento necessario di competenza, poiché la decisione effettiva era sulla competenza.

  • art. 47 r.d. n. 12 del 1941

    è evocato insieme all'art. 50 c.p.c. per il regime delle questioni di competenza e della riassunzione davanti al giudice dichiarato competente.

  • art. 50 c.p.c.

    la Corte richiama il principio per cui il termine di riassunzione opera ex lege anche se non indicato; nel caso, però, il motivo non coglie la ratio della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    viene invocato per omesso esame di questioni in rito, ma la censura è ritenuta inconferente perché non investe la ratio decisoria reale.

  • art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c.

    la Corte rileva la mancata riproduzione idonea del testo utile della sentenza di primo grado e del necessario contenuto fattuale-processuale del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale sulla base della proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    giustifica l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata è fondata sulla declaratoria di incompetenza, le censure devono investire la reale ratio decidendi, cioè lo spoglio della potestas iudicandi; non è sufficiente contestare in modo astratto eventuali statuizioni ulteriori rese dal giudice di primo grado.
  • Le ulteriori valutazioni compiute dal giudice che si è dichiarato incompetente possono essere prive di effettiva decisorietà e, se rese dopo la declinatoria di competenza, possono valere come tamquam non esset ai fini dell'impugnazione.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario riportare in modo specifico e autosufficiente il contenuto utile della decisione di primo grado e confrontarsi con la motivazione effettiva della sentenza di appello; la mancata specifica critica della ratio comporta inammissibilità.
  • In presenza di declaratoria di incompetenza, il regime dell'impugnazione dipende dalla natura effettiva della decisione, non dalla sola formulazione letterale del dispositivo; il giudice di legittimità valuta il provvedimento nel suo complesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenzaAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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