Cassazione Civile, Ordinanza n. 33199/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento/pagamento con cui l’Ufficio, a seguito di PVC, ha rettificato per l’anno 2013 il reddito d’impresa e l’IVA di una società operante nel commercio di abbigliamento, ritenendo fittizio un conferimento di ramo d’azienda e, in realtà, effettuate vendite occulte di merci del compendio aziendale, con conseguente riduzione artificiosa del magazzino e ricavi non dichiarati. La società ha impugnato il rigetto dell’appello dinanzi alla CTR e poi ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica ex art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse in modo apodittico desunto dalla fittizietà del conferimento l’esistenza di una cessione di merci soggetta a IVA, senza adeguatamente valutare le proprie difese; (2) nullità per motivazione apparente e violazione dell’art. 2 d.P.R. 633/1972, perché la CTR avrebbe affermato che, mancando il trasferimento di un complesso autonomo aziendale, il trasferimento dei beni/merci era imponibile IVA, senza spiegare perché il ramo non fosse autonomo; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 10-bis l. 212/2000, assumendo che i giudici di merito avessero introdotto una riqualificazione antiabuso/extrapetita, mentre l’Ufficio aveva contestato la fittizietà dell’operazione e non l’abuso del diritto, con la conseguenza che avrebbe dovuto applicarsi la procedura antiabuso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse né apparente né illogica in modo radicale: il giudice di appello aveva indicato un percorso argomentativo comprensibile, fondato su plurime e gravi incongruenze contabili e documentali (mancata esibizione della documentazione delle merci, incongrua rappresentazione del bilancio, mancate distinte inventariali, omessa indicazione di debiti e crediti, assenza di giustificativi per alcune registrazioni), valorizzate come indici della fittizietà del conferimento e della legittimità del recupero IVA sui ricavi non dichiarati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la CTR non aveva semplicemente applicato il criterio astratto della distinzione tra cessione d’azienda e cessione di beni, ma aveva fondato la decisione sulla fittizietà dell’operazione e sulla conseguente imponibilità delle cessioni di merci. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile: la doglianza di extrapetizione non colpiva la decisione impugnata e quella relativa all’art. 10-bis si risolveva in un "non motivo", non essendo stata censurata alcuna specifica statuizione effettivamente contenuta nella sentenza. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro per la censura di nullità della sentenza per errori processuali e vizi motivazionali radicali.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
La sentenza della CTR è scrutinata alla luce del requisito della motivazione; il vizio sussiste solo in caso di motivazione apparente o mancante in senso radicale.
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente l’accertamento induttivo puro in presenza di gravi, numerose e concordanti incongruenze che rendano inattendibili le scritture contabili.
art. 2 d.P.R. n. 633/1972
La Corte richiama il tema dell’assoggettabilità a IVA delle cessioni di beni; nel caso concreto la questione è risolta alla luce della fittizietà dell’operazione e della vendita occulta di merci.
art. 21 d.P.R. n. 633/1972
È menzionato nel ragionamento difensivo/decisorio come riferimento alla cessione a titolo oneroso di beni soggetta a IVA.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione è respinta perché la decisione di merito resta entro il thema decidendum della fittizietà dell’operazione e del recupero IVA.
art. 10-bis l. 212/2000
La disciplina antiabuso è ritenuta non pertinente alla fattispecie, perché l’Amministrazione aveva contestato la fittizietà dell’operazione, non l’abuso del diritto.
art. 2423, comma 2, c.c.
È richiamato per affermare che il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la realtà economica sottostante; l’incongrua rappresentazione supporta l’accertamento.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sufficiente se espone, in modo conciso ma comprensibile, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione, potendosi intendere respinti gli argomenti non espressamente esaminati.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la doglianza che non attacca il decisum è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza di merito è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente che sia concisa o che aderisca alle conclusioni di primo grado, se restano percepibili le ragioni della decisione.
- In tema di accertamento tributario, una pluralità di irregolarità contabili e documentali gravi, ripetute e concordanti può legittimare l’accertamento induttivo puro e fondare la presunzione di ricavi non dichiarati.
- Quando l’Ufficio contesta la fittizietà di un’operazione societaria, il giudice può valorizzare gli indici di incoerenza economico-contabile dell’operazione stessa senza che ciò implichi automaticamente l’applicazione della disciplina antiabuso.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se il motivo non colpisce specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata o si risolve in una censura astratta non riferita al decisum.
- Ai fini dell’imponibilità IVA, la qualificazione dell’operazione dipende dalla sostanza dell’assetto negoziale ed economico: se non risulta un effettivo trasferimento di complesso aziendale autonomo, il trasferimento di beni può essere trattato come cessione imponibile di singoli beni/merci.
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