Sentenza n. 3148/2026 - Milano, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 649/2025 depositata e resa pubblica il 21 marzo 2025 Sez. Lavoro, r.g. 1125/2024 munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 3 luglio 2025 anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 27 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per sei anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 649/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva disapplicato l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della l. n. 107/2015 per contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, riconoscendo al docente il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e accreditando l'importo di 500 euro per ciascun anno. La sentenza era stata notificata al Ministero il 3 luglio 2025 e, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva eseguito il giudicato. Il ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata e che il termine di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero, qualora non avesse già adempiuto, di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente negli anni indicati dal giudice ordinario. Ha nominato, per l'eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con termine di 60 giorni dalla richiesta dell'interessato; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. La domanda di astreinte è stata respinta. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui l'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa per ulteriori ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità. In concreto, ha valorizzato la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, i tempi tecnici delle strutture centralizzate e l'eccezionale mole del contenzioso seriale. Ha inoltre considerato che il beneficio, per il modesto importo e la finalità di formazione professionale, non costituisce mezzo di sostentamento necessario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, salvo manifesta iniquità o altre ragioni ostative, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza di fondi, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.
art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015
Le disposizioni sono state disapplicate dal giudice ordinario, secondo il giudicato da eseguire, per contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE
Il giudice ordinario ha ritenuto che la disciplina nazionale richiamata violasse il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori comparabili.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base del coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e nell'attivazione della Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo esecutivo è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all'amministrazione e il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie è decorso inutilmente, il giudice può ordinare all'amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato entro un termine prefissato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, con individuazione dei poteri e del termine per l'esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere negata quando ricorrano ulteriori ragioni ostative, valutate in concreto alla luce delle difficoltà organizzative, tecniche, normative e finanziarie dell'adempimento e della natura dell'interesse soddisfatto dal giudicato.
- La complessità del procedimento esecutivo, il coinvolgimento di più amministrazioni o soggetti operativi, l'accentramento delle attività necessarie e l'eccezionale serialità del contenzioso possono costituire ragioni ostative all'applicazione dell'astreinte, se rendono non imputabile in modo univoco all'amministrazione il ritardo nell'adempimento.
- Quando l'esecuzione di una condanna pecuniaria a carico di un'amministrazione statale incontra un'incapienza di bilancio, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati al pagamento e l'istituto del pagamento in conto sospeso, nei limiti della disciplina applicabile.
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