Ordinanza n. 53/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo, notificato il 16.06.2025 e depositato in data 07.07.2025: 1.) del permesso di costruire n. 2/2025 del 24.02.2025 del Comune di Senale – San Felice - „Costruzione di un nuovo edificio agricolo sulla p.f. 219 C.C. San Felice“ (fuori dall’area insediabile) ai sensi dell’art. 76 L.P. 10 luglio 2018, n. 9; 2.) dell’autorizzazione paesaggistica n. 2/2025 del 24.2.2025 del Comune di Senale – San Felice per l’intervento di “Costruzione di un nuovo edificio agricolo sulla p.f. 219 C.C. San Felice” rilasciata su domanda ex artt. 65, 67 co. 2 e 68 L.P. 10 luglio 2018, n. 9; 3.) nonché di tutti gli atti preparatori, antecedenti e presupposti, collegati e/o consequenziali, o comunque connessi, ancorché non espressamente nominati o conosciuti, e in particolare - del verbale della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio – Sezione edilizia e Commissione comunale per il Paesaggio del 17.12.2024; B) per quanto riguarda i primi motivi aggiunti, notificati in data 16.10.2025 e depositati in data 21.10.2025: 4.) dell’autorizzazione paesaggistica n. 15/2025 del 25.06.2025 del Comune di Senale – San Felice per l’intervento “1° progetto di variante - costruzione di un nuovo edificio agricolo sulla p.f. 219 C.C. San Felice” rilasciata su domanda ex artt. 65, 67 co. 2 e 68 L.P. 10 luglio 2018, n. 9; 5.) nonché di tutti gli atti preparatori, antecedenti e presupposti, collegati e/o consequenziali, o comunque connessi, ancorché non espressamente nominati o conosciuti, e in particolare: - del verbale della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio del 17.06.2025 e - del silenzio assenso sulla SCIA presentata per la 1° variante emergente dagli atti di progetto; C) per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti, notificati in data 12.02.2026 e depositati in data 18.02.2026; 6.) del permesso di costruire n. 24/2025 del 23.12.2025 del Comune di Senale – San Felice - „2° progetto di variante – modifica sostanziale al progetto approvato, ai sensi dell’art. 84 della L.P. 9/2018 - costruzione di un nuovo edificio agricolo sulla p.f. 219 C.C. San Felice“; 7.) dell’autorizzazione paesaggistica n. 25/2025 del 23.12.2025 del Comune di Senale – San Felice per l’intervento “2° progetto di variante – modifica sostanziale al progetto approvato, ai sensi dell’art. 84 della L.P. 9/2018 - costruzione di un nuovo edificio agricolo sulla p.f. 219 C.C. San Felice” rilasciata su domanda ex artt. 65, 67 co. 2 e 68 L.P. 10 luglio 2018, n. 9; 8.) nonché di tutti gli atti preparatori, antecedenti e presupposti, collegati e/o consequenziali, o comunque connessi, ancorché non espressamente nominati o conosciuti, e in particolare: - dei verbali della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio - Sezione edilizia e Commissione comunale per il paesaggio del 21.10.2025 e del 18.11.2025; - della delibera della Giunta comunale n. 294 del 05.12.2025 avente ad oggetto la riduzione della distanza dal confine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permessi di costruire e autorizzazioni paesaggistiche relativi alla costruzione di un edificio agricolo e alle successive varianti, nonché atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica comunale relativi alla costruzione di un nuovo edificio agricolo su una particella classificata dal piano paesaggistico come "verde agricolo", nonché gli atti relativi a una prima e a una seconda variante progettuale, inclusi ulteriori titoli edilizi e paesaggistici, verbali delle commissioni comunali e la delibera comunale di riduzione della distanza dal confine. Il testo dell’ordinanza non riporta in dettaglio tutti i motivi di ricorso, riservando ogni decisione sulle eccezioni di inammissibilità e infondatezza sollevate dall’amministrazione e dal controinteressato. Ai fini istruttori, il Collegio ha rilevato che sulla particella grava anche un elemento strutturale paesaggistico costituito da una siepe e da un gruppo di alberi, la cui rimozione, necessaria per realizzare due accessi all’edificio rurale, potrebbe richiedere un’autorizzazione paesaggistica di competenza dell’Ispettorato forestale territoriale, distinta da quella comunale relativa alla costruzione nel verde agricolo. Il controinteressato ha inoltre chiesto termini a difesa in relazione ai secondi motivi aggiunti, con conseguente necessità di rinviare la trattazione.
La decisione
Il TRGA non ha deciso nel merito il ricorso né le eccezioni di inammissibilità e infondatezza. Ha ritenuto necessario acquisire dal Comune la lettera del 16 gennaio 2025 indirizzata all’Ispettorato forestale di Merano, relativa alla richiesta dell’eventuale autorizzazione paesaggistica per la rimozione di parti della siepe, oltre a ogni altra informazione utile ai fini decisionali. Il Comune deve adempiere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. L’udienza di discussione del merito è stata fissata al 30 settembre 2026. Il rinvio è stato disposto anche per consentire al controinteressato di usufruire dei termini a difesa in relazione ai secondi motivi aggiunti.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disposizioni processuali richiamate per l’esercizio dei poteri istruttori del giudice amministrativo e per la prosecuzione del giudizio.
artt. 13 e 14 L.P. 10 luglio 2018, n. 9
Dal loro combinato disposto il Collegio ricava che le superfici individuate dalla pianificazione paesaggistica come "verde agricolo" sono sottoposte a tutela e vincolo paesaggistico e non possono essere alterate senza autorizzazione paesaggistica.
art. 67 L.P. 10 luglio 2018, n. 9
La competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è provinciale per gli interventi indicati nell’allegato B; per gli interventi non compresi nell’allegato, la competenza è delegata ai comuni ai sensi del comma 2.
allegato B, lett. B 13), L.P. 10 luglio 2018, n. 9
Attribuisce agli ispettorati forestali territorialmente competenti la competenza per l’autorizzazione paesaggistica relativa al dissodamento e alla soppressione di siepi e vegetazione arbustiva e arborea di campagna in aree intensamente coltivate.
allegato B, lett. B 17), L.P. 10 luglio 2018, n. 9
Richiama genericamente gli interventi per i quali il vincolo paesaggistico prevede l’esame dell’autorità provinciale per la tutela del paesaggio.
art. 76 L.P. 10 luglio 2018, n. 9
È richiamato quale base normativa del permesso di costruire relativo alla costruzione del nuovo edificio agricolo fuori dall’area insediabile.
art. 84 L.P. 10 luglio 2018, n. 9
È richiamato quale base normativa del permesso di costruire relativo alla seconda variante, qualificata come modifica sostanziale al progetto approvato.
Massime di principio
- Quando un intervento edilizio ricade in un’area qualificata dalla pianificazione paesaggistica come "verde agricolo", la realizzazione dell’edificio richiede un’autorizzazione paesaggistica; la competenza al rilascio spetta al comune se l’intervento non rientra tra quelli riservati all’autorità provinciale dall’allegato normativo applicabile.
- La rimozione di siepi o di vegetazione arbustiva e arborea individuata dalla pianificazione paesaggistica come elemento strutturale paesaggistico costituisce un intervento distinto rispetto alla costruzione edilizia e può richiedere una separata autorizzazione paesaggistica di competenza dell’ispettorato forestale territoriale.
- Quando la decisione dipende dalla verifica dell’esistenza e del contenuto di una richiesta di autorizzazione paesaggistica indirizzata all’autorità competente, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione d’ufficio della relativa documentazione e di ogni ulteriore informazione utile, riservando ogni decisione sul merito.
- La proposizione di motivi aggiunti contro una variante progettuale sopravvenuta impone, ove richiesto dal controinteressato, il rispetto dei termini a difesa e può giustificare il rinvio dell’udienza di trattazione.
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