Sentenza del 12/07/2018 n. 18387 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate in una controversia relativa all'avviso di rettifica del valore di un terreno compravenduto con atto notarile del 27 dicembre 2006. Il primo motivo denunciava la violazione degli articoli 31 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, poiché l'avviso di trattazione non era stato correttamente inviato al difensore domiciliatario. L'avviso era stato indirizzato a una persona con cognome diverso da quello del difensore effettivo e non vi era prova che fosse pervenuto a quest'ultimo. L'Agenzia sosteneva inoltre che l'avviso non fosse necessario perché la causa sarebbe stata trattata in camera di consiglio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo non provata la corretta comunicazione dell'avviso di udienza e affermando che tale avviso è obbligatorio sia per la trattazione in pubblica udienza sia per quella in camera di consiglio. L'avviso è essenziale per consentire alle parti di esercitare il diritto di difesa mediante il deposito di documenti, memorie e repliche e, in caso di pubblica udienza, mediante la partecipazione alla discussione. La sua omissione determina la nullità della decisione per violazione del contraddittorio. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata quindi cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che dovrà rinnovare il giudizio di appello e decidere anche sulle spese. Gli ulteriori motivi relativi al merito della rettifica sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 31
Impone la comunicazione dell'avviso di trattazione alle parti, quale garanzia necessaria per consentire l'esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 61
Estende al giudizio di appello la disciplina dell'avviso di trattazione prevista per il giudizio di primo grado; pertanto l'avviso deve essere comunicato anche nel procedimento davanti alla Commissione Tributaria Regionale.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 32
Collega l'avviso di trattazione alla possibilità di depositare documenti, memorie e repliche entro i termini previsti, rendendo l'avviso funzionale all'effettivo esercizio della difesa.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte precisa che, ratione temporis, non era applicabile la disposizione relativa al raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L'avviso di trattazione deve essere comunicato correttamente al difensore effettivamente domiciliatario, con indicazione esatta del suo nominativo e dell'indirizzo.
- Un errore nell'indicazione del destinatario può impedire di considerare validamente effettuata la comunicazione, salvo che l'amministrazione dimostri concretamente che l'atto sia comunque pervenuto al destinatario corretto.
- L'avviso di udienza è necessario sia quando la causa è trattata in pubblica udienza sia quando è trattata in camera di consiglio, perché in entrambi i casi consente il deposito degli atti difensivi e delle repliche.
- La mancata o irregolare comunicazione dell'avviso, se incide concretamente sulle possibilità difensive, determina la nullità della decisione per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
- L'accertamento della nullità processuale comporta normalmente la cassazione della decisione e il rinvio al giudice competente per una nuova trattazione, senza che la Corte di cassazione esamini necessariamente il merito della controversia.
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