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Sentenza

Sentenza n. 1425/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento del decreto -OMISSIS- del 12/10/2021 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana;

Giustizia amministrativa202214590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per valutazione negativa di elementi di carattere penale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L'Amministrazione aveva respinto l'istanza dopo avere acquisito informazioni relative a tre notizie di reato: una segnalazione per violenza sessuale del 2008, una per ubriachezza del 2015 e una per percosse e violenza privata del 2015. La Questura aveva espresso parere sfavorevole e il Ministero aveva previamente comunicato i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, senza ricevere osservazioni. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere, violazione di legge e difetto di motivazione, contestando l'assenza di una valutazione critica degli episodi, disconoscendone la riferibilità personale, richiamando la definizione dei procedimenti penali con esiti meramente processuali e lamentando la mancata considerazione del radicamento territoriale e dei legami familiari.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. La concessione della cittadinanza per residenza decennale è stata qualificata come atto di alta amministrazione, caratterizzato da amplissima discrezionalità, nel quale la residenza costituisce soltanto il presupposto per la presentazione della domanda. L'Amministrazione deve valutare l'interesse pubblico all'inserimento del richiedente nella comunità nazionale, anche considerando la personalità, l'affidabilità, la condotta di vita, il rispetto delle regole di convivenza e l'assenza di elementi idonei a porre in dubbio l'integrazione sociale. Il giudice può svolgere soltanto un controllo estrinseco, verificando l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa. Le vicende penalmente rilevanti possono essere apprezzate autonomamente sul piano amministrativo anche se i procedimenti penali si siano conclusi con archiviazione, estinzione, riabilitazione o remissione della querela, poiché tali esiti non eliminano automaticamente la valenza sintomatica dei fatti ai fini della valutazione dell'integrazione e dell'affidabilità. Nel caso concreto, le informazioni acquisite dal Comando provinciale dei Carabinieri fornivano un sufficiente supporto istruttorio e il decreto, pur con motivazione sintetica, aveva ragionevolmente qualificato le denunce come indice di insufficiente integrazione. La lontananza temporale dei fatti e l'assenza di condanne definitive non sono state ritenute decisive. Il diniego non preclude la presentazione di una nuova domanda qualora vengano meno i motivi ostativi o maturino nuovi elementi. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: … f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza legale decennale costituisce il presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione della cittadinanza, rimessa a una valutazione ampiamente discrezionale dell'Amministrazione.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi è stata effettuata prima dell'adozione del diniego; il richiedente non ha presentato osservazioni nel termine assegnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 2, 52 e 53 Costituzione

    Sono richiamati per evidenziare che lo status civitatis comporta, oltre ai diritti politici, doveri di solidarietà e di contribuzione alla comunità nazionale, nonché il dovere di difendere la Patria.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è un atto di alta amministrazione e non costituisce il risultato automatico della maturazione del periodo minimo di residenza; tale periodo abilita alla presentazione della domanda, sulla quale l'Amministrazione esercita un'ampia valutazione discrezionale dell'interesse pubblico all'inserimento del richiedente nella comunità nazionale.
  • Nella valutazione della domanda di cittadinanza, l'Amministrazione può considerare autonomamente fatti penalmente rilevanti o oggetto di denunce e informative di polizia, anche quando il procedimento penale si sia concluso con archiviazione, estinzione, riabilitazione, remissione della querela o comunque senza condanna definitiva, poiché la valutazione amministrativa ha oggetto distinto dalla responsabilità penale e mira anche a verificare integrazione sociale, personalità e affidabilità del richiedente.
  • Il sindacato giurisdizionale sul diniego di cittadinanza è estrinseco e non può sostituire la valutazione amministrativa; il giudice deve limitarsi a verificare l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti acquisiti e la presenza di una motivazione logica, coerente, ragionevole e non arbitraria, scrutinando le figure sintomatiche dell'eccesso di potere e il difetto di motivazione.
  • L'assenza di condanne definitive, la risalenza nel tempo delle condotte e la presenza di elementi favorevoli quali il radicamento territoriale o i legami familiari non impongono, da soli, l'accoglimento della domanda né neutralizzano automaticamente gli elementi ostativi apprezzati dall'Amministrazione.
  • Il diniego di cittadinanza fondato su elementi ostativi accertati al momento della decisione non impedisce la presentazione di una nuova istanza, qualora sopravvengano elementi favorevoli, vengano meno i motivi ostativi o maturino gli ulteriori requisiti richiesti.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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