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Sentenza

Sentenza n. 917/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione a) del provvedimento prot. n. 3354 del 3.4.2026 (successivamente conosciuto), con cui il Responsabile dell’Area Tecnica ha respinto l’istanza presenta dalla società ricorrente ai sensi del D. Lgs. n. 259/03, ai fini della realizzazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche; b) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202600808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'autorizzazione alla realizzazione di un palo poligonale metallico per antenne di telefonia mobile 5G

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego comunale del 3 aprile 2026 relativo all'istanza presentata il 3 giugno 2025 ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003. Il primo motivo deduceva la formazione del silenzio assenso, poiché, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, non era stato comunicato alcun diniego, determinazione conclusiva della conferenza di servizi, parere negativo dell'organismo competente ai controlli o dissenso congruamente motivato dell'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica o culturale. Il secondo e il terzo motivo deducevano la violazione dell'art. 4, comma 7-bis, del d.l. n. 60/2024, secondo cui, fino al 31 dicembre 2026, gli impianti del Piano Italia 5G nelle aree bianche possono essere localizzati anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'art. 8, comma 6, della l. n. 36/2001, in base alla posizione dei pixel indicata dal bando. Veniva inoltre contestata l'applicazione del regolamento comunale, che prescriveva la localizzazione preferenziale degli impianti in aree industriali, agricole o boschive e lontano da siti sensibili e luoghi di permanenza delle persone.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che il silenzio assenso previsto dall'art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 si forma per il decorso del termine di sessanta giorni, salvo che nel termine siano intervenuti una determinazione decisoria della conferenza di servizi, un parere negativo dell'organismo competente ai controlli oppure un dissenso congruamente motivato dell'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica o dei beni culturali. Il dissenso dell'autorità di tutela può essere espresso anche al di fuori della conferenza di servizi, quando l'autorità abbia avuto conoscenza dell'istanza e abbia potuto svolgere una compiuta valutazione, così da evitare che l'inerzia del comune nella convocazione della conferenza pregiudichi l'operatore. Nel caso concreto, nessun atto ostativo era stato comunicato entro sessanta giorni dalla domanda, sicché si era formato il silenzio assenso. Il TAR ha ritenuto fondati anche gli ulteriori motivi: trattandosi di intervento del Piano Italia 5G destinato a un territorio comunale totalmente privo di copertura, la localizzazione poteva avvenire anche in deroga al regolamento comunale. Inoltre, il regolamento prevedeva un criterio meramente preferenziale e il parere favorevole dell'ARPAC attestava il rispetto dei limiti sulle emissioni elettromagnetiche, risultate inferiori alla metà del limite legale. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori e alla rifusione del contributo unificato, mentre le spese sono state compensate nei confronti delle altre amministrazioni.

Norme richiamate

  • artt. 43, 44 e 49 d.lgs. n. 259/2003

    Disciplinano il procedimento autorizzatorio per la realizzazione di infrastrutture per comunicazioni elettroniche; in particolare, l'art. 44, comma 10, prevede il silenzio assenso decorso il termine di sessanta giorni in assenza degli specifici atti ostativi indicati dalla norma.

  • art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003

    Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.

    Il silenzio assenso si forma per il mero decorso del termine perentorio di sessanta giorni, salvo la comunicazione, entro tale termine, di uno degli atti ostativi specificamente previsti. Il dissenso dell'autorità di tutela può essere espresso anche fuori dalla conferenza di servizi, se l'autorità conosce l'istanza e può effettuare una valutazione compiuta.

  • art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 60/2024

    Fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano "Italia 5G" ... la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara.

    Gli impianti del Piano Italia 5G destinati a coprire aree bianche possono essere localizzati anche in deroga ai regolamenti comunali, quando ciò sia necessario per assicurare la copertura del territorio privo di servizio.

  • art. 8, comma 6, l. n. 36/2001

    La deroga prevista per gli interventi del Piano Italia 5G opera nei confronti dei regolamenti comunali adottati in materia di localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel procedimento autorizzatorio per l'installazione di infrastrutture per comunicazioni elettroniche, il silenzio assenso si forma decorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo che entro tale termine sia comunicata una determinazione decisoria della conferenza di servizi, un parere negativo dell'organismo competente ai controlli o un dissenso congruamente motivato dell'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica o dei beni culturali.
  • L'amministrazione preposta alla tutela del vincolo può impedire la formazione del silenzio assenso esprimendo un dissenso congruamente motivato anche al di fuori della conferenza di servizi, purché abbia avuto conoscenza dell'istanza e abbia avuto la possibilità di svolgere una valutazione compiuta; l'inerzia del comune nella convocazione della conferenza non può ricadere sull'operatore impedendo il perfezionamento del titolo tacito.
  • Per gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture del Piano Italia 5G destinati ad aree bianche e diretti ad assicurare la copertura di zone prive di servizio, la localizzazione può avvenire anche in deroga ai regolamenti comunali adottati ai sensi dell'art. 8, comma 6, della l. n. 36/2001.
  • Una disciplina comunale che individui siti di installazione in termini meramente preferenziali non può fondare il diniego dell'autorizzazione, soprattutto quando trovi applicazione la deroga prevista per il Piano Italia 5G e l'autorità competente abbia attestato il rispetto dei limiti sulle emissioni elettromagnetiche.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzio
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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