Sentenza n. 495/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta docente per le annualità indicate
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Reggio Calabria, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. Ha dedotto che, al momento della proposizione del ricorso, era decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha prodotto una nota dalla quale risultava che il bonus riconosciuto dalla sentenza era stato accreditato al ricorrente il 12 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’amministrazione aveva dato effettiva esecuzione alla sentenza e aveva integralmente soddisfatto il credito azionato in ottemperanza. Ha tuttavia posto le spese di giudizio a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, applicando il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’esecuzione era intervenuta con ingiustificato ritardo e soltanto dopo la notificazione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 250 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
c.d. “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente nella sentenza oggetto di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche era decorso al momento della proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente durante il processo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L’esecuzione tardiva del giudicato, intervenuta soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio, qualora il ricorso fosse stato necessario per ottenere l’adempimento.
- La condanna alle spese può essere pronunciata a carico dell’amministrazione anche in caso di cessazione della materia del contendere, in applicazione del criterio della soccombenza, quando il ritardo ingiustificato nell’esecuzione abbia reso necessario il ricorso.
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