Sentenza n. 2173/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 7 maggio 2024 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda presentata il 7 maggio 2024 per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto, evidenziando che l’inerzia le impediva l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento. Il Ministero si è costituito senza adottare, nelle more, alcun provvedimento espresso e senza formulare richieste di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio inadempimento: presentazione di un’istanza formale e decorso del termine per provvedere senza adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia della disciplina speciale dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, che prevede trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento, con un termine complessivo massimo di quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Poiché dalla domanda del 7 maggio 2024 era ampiamente decorso tale termine e non risultavano richieste di integrazione, il Ministero è stato ordinato di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato sin d’ora, per l’eventuale persistente inerzia, il direttore generale ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, tenuto a provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Nel procedimento di riconoscimento, Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine di conclusione del procedimento impone all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso; nel caso concreto il TAR richiama il termine generale di trenta giorni.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e l’eventuale integrazione, il TAR individua un termine complessivo massimo di quattro mesi.
art. 16 d.lgs. 206/2007
La disciplina speciale del riconoscimento delle qualifiche professionali impone la conclusione espressa del procedimento entro il termine derivante dalla combinazione dei commi 2 e 6.
art. 117 c.p.a.
Il giudice amministrativo, accertato il silenzio inadempimento, ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine e può nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, senza adozione di un provvedimento espresso, sono sufficienti a integrare l’obbligo di provvedere e il silenzio inadempimento.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione, richiedere se necessario le integrazioni e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può quindi arrivare al massimo a quattro mesi.
- Accertato il silenzio inadempimento, il giudice amministrativo deve ordinare all’Amministrazione l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine congruo e può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro deve essere condotto nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dei principi stabiliti dalla giurisprudenza pertinente dell’Unione europea e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
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