Cassazione Civile, Ordinanza n. 36121/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coniuge)
La controversia
La controversia trae origine da una successione testamentaria. In appello era stato ricostruito il testamento nel senso che il de cuius avesse attribuito al coniuge l'usufrutto sugli immobili e alle figlie la nuda proprietà, oltre a una somma di denaro a favore di una figlia. La domanda originaria della figlia, volta ad ottenere l'immediato possesso delle porzioni immobiliari, era stata rigettata. La Corte d'appello, pur accogliendo l'appello principale del coniuge superstite e l'appello incidentale di una delle altre figlie, aveva poi compensato integralmente le spese di lite di entrambi i gradi, ripartendo a metà le spese di consulenza tecnica. Il ricorso per cassazione censurava solo la statuizione sulle spese, deducendo: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice d'appello disposto la compensazione fuori dai casi consentiti; 2) carenza/insufficienza di motivazione sulla ragione giustificativa della compensazione, ritenuta apodittica e non ancorata a concrete circostanze della controversia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ricordato che, nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese è consentita solo nei casi tipizzati dalla norma, oltre alla soccombenza reciproca, e che le 'gravi ed eccezionali ragioni' devono essere specificamente indicate e riferite a circostanze concrete della controversia, non potendo essere espresse con formule generiche. Ha osservato che la motivazione della Corte d'appello, secondo cui la causa avrebbe richiesto l'esame di clausole testamentarie di difficile interpretazione, era generica e non coerente con la stessa ricostruzione della volontà testamentaria operata in sentenza. Pertanto ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come norma sulla regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese
art. 92 c.p.c.
interpretato nel senso che la compensazione delle spese è consentita solo nei casi previsti dalla norma e, per le ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni, con motivazione specifica e riferita a circostanze concrete della lite
d.l. n. 132 del 2014
richiamato quale fonte delle modifiche all'art. 92 c.p.c.
Corte costituzionale n. 77 del 2018
richiamata come intervento che incide sull'interpretazione dell'art. 92 c.p.c.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 92 c.p.c. vigente ratione temporis, la compensazione delle spese di lite non è liberamente discrezionale ma è consentita solo nei casi tipizzati dalla legge, oltre alla soccombenza reciproca.
- Le 'gravi ed eccezionali ragioni' che giustificano la compensazione devono essere esplicitate in modo concreto e specifico, con riferimento a elementi effettivi della controversia, non con formule generiche o stereotipate.
- La motivazione sulla compensazione delle spese deve consentire il controllo sull'iter logico seguito dal giudice; è insufficiente una giustificazione che non si raccordi alla reale complessità della decisione o che sia smentita dal contenuto della motivazione di merito.
- Quando la sentenza di merito accoglie una parte e rigetta l'altra, la sola difficoltà interpretativa prospettata in modo apodittico non basta, da sola, a integrare le condizioni per la compensazione totale delle spese.
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