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Sentenza

Sentenza n. 1285/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Direzione di Amministrazione n. -OMISSIS-, Posizione n. -OMISSIS- del 3 agosto 2022, notificato al ricorrente in data 5 agosto 2022, attestante il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; - del parere n. -OMISSIS- di non dipendenza da causa di servizio emesso dal Ministero dell’economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, Posizione n. -OMISSIS- in 16 giugno 2022, notificato al ricorrente in data 5 agosto 2022; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ai predetti documenti;

Giustizia amministrativa202201330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un disturbo dell'adattamento con elementi depressivo-ansiosi e conseguente diniego dell'equo indennizzo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, deducendo, in primo luogo, la tardività del diniego nella parte in cui aveva ritenuto presentata oltre il termine semestrale la domanda di equo indennizzo. Secondo il ricorrente, il termine non decorreva dalla prima diagnosi del 13 marzo 2019, che si era limitata a indicare il disturbo dell'adattamento con elementi ansioso-depressivi, ma dalla successiva visita del 5 agosto 2019, nella quale la patologia era stata qualificata come cronica e permanente. La domanda, presentata il 19 ottobre 2019, sarebbe stata quindi tempestiva. In secondo luogo, il ricorrente ha contestato il parere del Comitato di Verifica per genericità, tautologicità e difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che non aveva adeguatamente considerato le vessazioni subite dal superiore gerarchico, consistenti nella pubblicazione di messaggi e fotografie in una chat collettiva, in annotazioni denigratorie sugli atti di servizio e nell'esposizione di una fotografia del ricorrente su un portapenne a forma di WC. Tali episodi, unitamente alla documentazione sanitaria prodotta, avrebbero dimostrato il nesso causale o almeno concausale tra servizio e patologia.

La decisione

Il TAR ha accolto la prima censura, ritenendo tempestiva la domanda di equo indennizzo. Il termine semestrale decorre dal momento in cui l'interessato acquisisce una conoscenza minima indispensabile della connessione tra evento e patologia e, quando non sia individuabile con precisione tale momento, dalla consapevolezza di essere affetto da un'infermità permanente direttamente conseguente al servizio. Nel caso concreto, tale consapevolezza è stata collocata nella visita del 5 agosto 2019, quando la patologia è stata qualificata per la prima volta come cronica e permanente; la domanda del 19 ottobre 2019 era pertanto tempestiva. Il TAR ha tuttavia respinto la seconda censura. Gli episodi allegati, pur in parte stigmatizzabili e nel caso del portapenne certamente gravi, non dimostravano per numero, intensità e durata un contesto lavorativo di persistenti vessazioni idoneo a determinare la patologia. La chat era riferibile a una sola occasione e non conteneva espressioni palesemente denigratorie; le correzioni riguardavano un unico documento ed erano aspre ma connesse all'attività lavorativa; l'episodio del portapenne costituiva un fatto isolato. Il parere del Comitato, pur sintetico, è stato ritenuto adeguatamente motivato perché aveva evidenziato l'assenza di situazioni conflittuali documentate, relative al servizio e idonee per intensità e durata a favorire lo sviluppo della patologia. Le certificazioni mediche prodotte non dimostravano ulteriori episodi lavorativi causalmente rilevanti e, comunque, assumevano limitata efficacia probatoria nell'ambito della valutazione tecnico-amministrativa sulla dipendenza da causa di servizio. Poiché il diniego si fondava su una motivazione plurima, l'illegittimità del solo profilo relativo alla tardività non era sufficiente ad annullarlo: occorreva l'illegittimità di tutti i profili autonomi posti a fondamento dell'atto. Il ricorso è stato quindi respinto nel dispositivo, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 51 d.P.R. 686/1957

    La ratio della previsione del termine perentorio di sei mesi ... è di ancorarne la decorrenza alla comunicazione da parte dell'Amministrazione all'interessato del decreto di riconoscimento della dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da cause di servizio.

    Il termine semestrale per la domanda di equo indennizzo decorre, in assenza della comunicazione del decreto di riconoscimento, dal momento in cui l'interessato acquisisce una conoscenza minima indispensabile del collegamento tra patologia e servizio; ove tale momento non sia precisamente individuabile, rileva la consapevolezza della natura permanente dell'infermità.

  • art. 3 d.P.R. 349/1994

    Richiamato quale fonte del termine semestrale per la presentazione della domanda di equo indennizzo, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale citato.

  • art. 2 d.P.R. 461/2001

    Richiamato quale disciplina del termine semestrale per la domanda di equo indennizzo e interpretato nel senso che la decorrenza deve collegarsi alla conoscenza qualificata della patologia e della sua natura permanente e causalmente riconducibile al servizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

Massime di principio

  • Il termine semestrale per la presentazione della domanda di equo indennizzo decorre dal momento in cui l'interessato acquisisce una conoscenza minima indispensabile della connessione tra la patologia e il servizio; quando tale momento non sia individuabile con precisione, il termine decorre dalla consapevolezza della natura permanente dell'infermità, non necessariamente dalla prima diagnosi generica.
  • La qualificazione successiva di una patologia come cronica e permanente può costituire il momento iniziale del termine decadenziale per la domanda di equo indennizzo, se la precedente diagnosi non consentiva ancora all'interessato di percepire la gravità e l'irreversibilità dell'infermità.
  • Nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la valutazione tecnico-amministrativa può escludere il nesso causale o concausale quando gli episodi lavorativi allegati, pur eventualmente censurabili, non risultino documentati e sufficientemente caratterizzati per intensità, durata e reiterazione da essere idonei a determinare la patologia.
  • Un parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non è illegittimamente generico per il solo fatto di essere sintetico, quando individui il fattore decisivo della valutazione e lo rapporti al caso concreto, indicando l'assenza di situazioni conflittuali documentate idonee, per intensità e durata, a favorire l'insorgenza dell'infermità.
  • Quando un provvedimento amministrativo sia sorretto da una pluralità di motivi autonomi, l'accertamento dell'illegittimità di uno soltanto di essi non comporta l'annullamento dell'atto se gli ulteriori motivi risultano autonomamente idonei a sostenerne il dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDecadenza e tardività

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