Sentenza n. 759/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, iscritta a un corso di laurea magistrale e titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, aveva superato il numero minimo di esami richiesto e aveva presentato domanda di rinnovo nel settembre 2024. Non si era presentata all'appuntamento fissato per il 9 dicembre 2024 per i rilievi fotodattiloscopici, essendosi recata in Cina per assistere la madre affetta da una patologia oncologica. Dopo il rientro in Italia aveva regolarizzato la propria posizione universitaria e continuato a svolgere attività lavorativa part-time. Prima della notifica del diniego, la Questura aveva fissato un appuntamento per acquisire chiarimenti, ma il provvedimento era stato adottato il 30 gennaio 2026. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 10-bis e 21-octies l. 241/1990, del principio del giusto procedimento e del contraddittorio, nonché carenza di istruttoria, per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto; eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e violazione della proporzionalità, poiché l'assenza dall'Italia era stata erroneamente interpretata come disinteresse al rinnovo; violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 46 d.P.R. 394/1999, in quanto disponeva di mezzi di sussistenza, aveva regolarizzato l'iscrizione universitaria e aveva superato il numero minimo di esami.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ritenendo che la sola mancata presentazione all'appuntamento per i rilievi fotodattiloscopici non abbia efficacia automaticamente preclusiva del procedimento di rinnovo. Pur rilevando che la ricorrente avrebbe dovuto comunicare tempestivamente l'impossibilità di presentarsi, il Collegio ha valorizzato la breve durata dell'allontanamento dall'Italia, l'assistenza prestata alla madre, la successiva regolarizzazione della posizione universitaria, il superamento del numero minimo di esami e lo svolgimento di attività lavorativa. Tali elementi dimostravano l'interesse alla conservazione del titolo e rendevano insufficiente la conclusione di disinteresse. Le carenze documentali relative all'assicurazione, ai mezzi di sussistenza, all'alloggio e all'iscrizione ai corsi avrebbero potuto essere colmate mediante un preavviso di rigetto, che avrebbe consentito all'interessata di interloquire e integrare la documentazione. Il provvedimento è stato quindi ritenuto affetto da difetto di motivazione e di istruttoria. L'annullamento è disposto con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione all'esito del riesame. Le spese sono state compensate in ragione dell'originaria mancanza di diligenza della ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto avrebbe dovuto consentire alla richiedente di conoscere le carenze documentali e di presentare osservazioni o integrare la documentazione prima dell'adozione del diniego.
art. 21-octies l. 241/1990
La disposizione non poteva essere utilizzata per giustificare la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, poiché il contraddittorio avrebbe potuto incidere concretamente sull'esito del procedimento mediante la regolarizzazione della documentazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La valutazione della domanda di rinnovo deve considerare in concreto la posizione dell'interessata, inclusi i mezzi di sussistenza e gli ulteriori elementi rilevanti ai fini del mantenimento del titolo.
art. 46 d.P.R. 394/1999
La verifica dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio deve essere effettuata considerando l'effettiva iscrizione e il superamento del numero minimo di esami, senza arrestare automaticamente il procedimento per la mancata presentazione a un appuntamento.
Massime di principio
- La mancata presentazione a un appuntamento per i rilievi fotodattiloscopici non determina automaticamente l'improcedibilità o il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, quando gli elementi complessivi della vicenda dimostrano il persistente interesse dell'istante alla conservazione del titolo.
- Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, l'Amministrazione non può desumere il disinteresse dell'interessato dalla sola assenza dall'Italia o dalla mancata presentazione a un appuntamento, ma deve valutare la durata e le ragioni dell'assenza, la condotta successiva e gli altri elementi concreti della posizione individuale.
- Quando le carenze documentali della domanda sono suscettibili di regolarizzazione e il contraddittorio procedimentale può incidere concretamente sull'esito, l'Amministrazione deve comunicare il preavviso di rigetto prima di adottare il diniego; la mancata comunicazione non è superabile ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990 se l'apporto dell'interessato avrebbe potuto integrare la documentazione e modificare la decisione.
- Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio richiede un'istruttoria e una motivazione riferite in concreto all'interesse dell'istante, alla regolarità della posizione universitaria, al superamento degli esami richiesti e alla disponibilità dei mezzi di sussistenza.
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