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Sentenza

Sentenza n. 1798/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Livorno, Sezione Lavoro n. 329/2024, pubblicata in data 23.04.2024, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione resistente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’emananda sentenza amministrativa o nel termine che Codesto Ecc.mo Tribunale riterrà congruo, disponendo in favore della ricorrente il benefico economico della c.d. carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l’importo di euro 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla L. 724/94, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione e quindi mettendo a disposizione detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo componimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della ricorrente, anche nominando, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva dell’Amministrazione resistente.

Giustizia amministrativa202501249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’eseguire la sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 329/2024 del 23 aprile 2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Livorno, Sezione Lavoro, n. 329/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. Il titolo aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici indicati nella sentenza, per euro 500 annui, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di legge, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta per l’utilizzo secondo i vincoli normativi. Poiché l’Amministrazione aveva dato esecuzione soltanto alla statuizione sulle spese di lite, la ricorrente ha domandato l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione integrale, inclusa, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: non è stata dimostrata la materiale corresponsione di quanto dovuto e non sussiste un ostacolo normativo, essendo il titolo stato notificato all’organo competente e risultando ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riconoscendo la Carta docente con le modalità e gli accessori stabiliti nel titolo. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, che dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, potendo ricorrere, se necessario, al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare ai procuratori antistatari € 800,00, oltre IVA e CAP, per le spese del giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza deve pertanto essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza oggetto di ottemperanza, riconoscendo a parte ricorrente la Carta docente, con le modalità indicate in sentenza e con gli accessori ivi riconosciuti.

    Il giudice dell’ottemperanza, verificata la mancata esecuzione del giudicato, ordina all’Amministrazione di adempiere secondo le modalità e gli accessori stabiliti nel titolo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    La corresponsione delle dette somme non trova poi alcun ostacolo normativo, essendo stati notificati il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione ed essendo ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).

    Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione, tale termine non impedisce la corresponsione delle somme dovute in esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996

    Al tempo stesso, il Collegio nomina il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto) affinché ove l'indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni, se del caso, valendosi anche del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.

    In caso di persistente inadempimento, il commissario ad acta può compiere gli adempimenti necessari all’ottemperanza e, se occorre, avvalersi del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • Quando un’Amministrazione non dimostra di avere adempiuto a un giudicato che le impone una prestazione, e non sussistono ostacoli normativi all’esecuzione, il giudice dell’ottemperanza ordina l’adempimento entro un termine congruo, nel rispetto delle modalità e degli accessori fissati dal titolo.
  • In caso di mancato adempimento entro il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta e fissare un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva, anche consentendogli di avvalersi degli strumenti di pagamento previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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