Sentenza del 11/03/2015 n. 4841 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso integrale dell'ICI versata per il 1999, sostenendo che i terreni situati nella zona turistica fossero inedificabili a causa dei vincoli paesaggistici regionali. La Commissione Tributaria Regionale aveva riconosciuto solo un rimborso del 70%, rideterminando equitativamente il valore imponibile delle aree. Il Comune ha impugnato tale decisione, contestando, tra l'altro, che il giudice avesse rideterminato d'ufficio il valore dei terreni senza una specifica domanda e senza considerare il valore già dichiarato dalla contribuente. La società ha proposto ricorso incidentale sostenendo che l'area non potesse essere considerata edificabile in assenza degli strumenti urbanistici attuativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune limitatamente al sesto motivo, ritenendo decisivo che il valore imponibile fosse stato spontaneamente dichiarato dalla contribuente nel 1994, dopo l'istituzione degli accordi di programma, e mai successivamente rettificato o integrato. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, tale dichiarazione produce effetti anche per gli anni successivi in assenza di una nuova dichiarazione. La Corte ha inoltre ritenuto illegittima la rideterminazione equitativa del valore e ha rigettato il ricorso incidentale della società, confermando che l'edificabilità può desumersi dallo strumento urbanistico generale anche in mancanza dei piani attuativi, pur dovendosi considerare, nella stima, il grado effettivo di edificabilità e gli oneri di urbanizzazione. La sentenza regionale è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso introduttivo della società. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 4
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non intervenga una nuova dichiarazione.
La dichiarazione ICI relativa al valore dell'area conserva efficacia per gli anni successivi se il contribuente non presenta una dichiarazione rettificativa o integrativa. La Corte ha ritenuto irrilevante che la dichiarazione originaria fosse stata presentata da una società diversa, ma appartenente allo stesso gruppo, valorizzando l'irrilevanza soggettiva del dichiarante.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
Il valore delle aree edificabili deve essere determinato sulla base del valore venale in comune commercio, considerando le caratteristiche concrete dell'area; non è consentita una riduzione meramente equitativa priva di riferimento ai criteri normativi.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1
La nozione di area edificabile ai fini ICI è collegata alla possibilità edificatoria riconosciuta dagli strumenti urbanistici.
L.R. Sardegna n. 45 del 1989, art. 28
Gli accordi di programma sono stati considerati dalla Corte quali strumenti attuativi della pianificazione urbanistica territoriale vigente e rilevanti per la qualificazione e la valutazione delle aree.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda. Nel caso concreto, la Commissione regionale non avrebbe potuto attribuire un rimborso parziale fondato su una rideterminazione equitativa del valore, non richiesta dalla contribuente.
Codice di procedura civile, art. 384
La Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
La qualificazione urbanistica dell'area come edificabile può essere sufficiente anche se lo strumento urbanistico non è ancora approvato o mancano gli strumenti attuativi. Tali circostanze incidono eventualmente sulla misura del valore venale, ma non escludono la natura edificabile.
Massime di principio
- Ai fini dell'ICI, un'area può essere considerata edificabile quando tale qualificazione risulta dallo strumento urbanistico generale, anche se mancano l'approvazione definitiva o i piani attuativi.
- La mancata immediata utilizzabilità edificatoria non elimina necessariamente l'imponibilità, ma può ridurre il valore venale in ragione della minore attualità della potenzialità edificatoria e degli ulteriori oneri di urbanizzazione.
- Una dichiarazione ICI contenente il valore dell'area vincola il contribuente anche per gli anni successivi, salvo presentazione di una nuova dichiarazione rettificativa o integrativa.
- Il giudice tributario non può riconoscere d'ufficio un rimborso parziale basato su una rideterminazione equitativa del valore se il contribuente ha chiesto esclusivamente il rimborso integrale per asserita inedificabilità.
- La presenza di vincoli paesaggistici o urbanistici deve essere valutata nel calcolo concreto del valore venale, ma non comporta automaticamente l'inedificabilità assoluta dell'area.
- Nel contestare un valore precedentemente dichiarato, il contribuente deve dimostrare tempestivamente la variazione delle condizioni urbanistiche o economiche e formalizzarla con una dichiarazione rettificativa, non essendo sufficiente una contestazione successiva generica.
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