Cassazione Penale, Sentenza n. 16345/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato le misure cautelari (in parte) disposte dal G.I.P. per reati connessi al traffico di stupefacenti. Le censure principali sono: 1) l'uso, ai fini cautelari, del materiale investigativo acquisito tramite Europol e mediante ordini di indagine europei eseguiti dall'autorità giudiziaria francese (dati provenienti dalle piattaforme di messaggistica criptata Encrochat e Sky-Ecc), senza che siano state rese note le modalità di acquisizione, decriptazione e trascrizione; ciò avrebbe violato il principio del contraddittorio, l'art. 191 c.p.p., l'art. 6 CEDU e l'art. 47 Carta UE; 2) illegittimità per mancata consegna alle difese delle copie dei CD contenenti i dati trasmessi dall'autorità francese e nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p.; 3) profili relativi alla qualificazione dei dati come intercettazioni o come documenti/dati freddi e alla loro utilizzabilità processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto utilizzabile il materiale acquisito tramite gli ordini di indagine europei eseguiti dalla Francia perché: la trasmissione è avvenuta in esecuzione di O.I.E. ai sensi del d.lgs. n.108/2017 e la Procura italiana ha messo a disposizione della difesa tutta la documentazione ricevuta; la normativa e la giurisprudenza consentono di presumere la regolarità dell'attività svolta dall'autorità di esecuzione in ambito UE salvo prova contraria; la decriptazione è attività distinta dalla captazione e i dati decriptati costituiscono documenti acquisibili ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p.; non sono violati il diritto all'informazione della Direttiva 2012/13/UE, la Carta UE o la CEDU poiché l'autorità francese, nel rispetto del proprio diritto interno, ha potuto segretare le modalità operative e ha comunque fornito alla Procura italiana supporti informatici immodificabili e verbali attestanti il regolare trasferimento; la pretesa nullità per mancata consegna dei CD non è fondata perché la difesa non ha documentato una richiesta formale di copia all'ufficio competente. Conseguentemente le risultanze investigative restano pienamente utilizzabili e le misure cautelari confermate.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (norme stupefacenti)
Norme sostanziali che definiscono i reati contestati (traffico e detenzione ai fini di spaccio, aggravanti). La sentenza si limita a richiamarle in relazione alle imputazioni cautelari.
Codice di procedura penale
art. 178 lett. c), art. 191, art. 234-bis, artt. 266 e ss., art. 293 comma 3, art. 110 cod. pen. (richiamato per partecipazione)
Art.178 lett.c: dedotta nullità per mancata disponibilità di documenti alle difese; Corte ha ritenuto infondato perché non dimostrata richiesta formale. Art.191: principio che l'illegittimità acquisitiva può rendere inutilizzabile il materiale; qui la Corte ha ritenuto che, per atti compiuti da autorità straniere in esecuzione di O.I.E., valga la presunzione di regolarità salvo prova contraria. Art.234-bis: riconosciuta applicabilità per l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero e trasformati in formato intellegibile. Artt.266 e ss.: disciplinano intercettazioni in tempo reale; la Corte ricorda che non si applicano ai dati acquisiti ex post o già memorizzati.
Decreto legislativo 21 giugno 2017 n. 108 (attuazione Direttiva 2014/41/UE)
art. 34, art. 43, art. 45
Regime degli ordini europei di indagine (O.I.E.): l'esecuzione si basa sul principio di mutuo riconoscimento; art.45 consente di richiedere documentazione inerente a telecomunicazioni già in possesso dell'autorità esecutrice. La Corte afferma che l'autorità italiana può presumere la regolarità dell'attività compiuta dallo Stato membro esecutore e che le modalità operative sono regolate dalla lex loci.
Direttiva 2014/41/UE (Istrumento di cooperazione giudiziaria)
Stabilisce il principio di riconoscimento e di esecuzione degli O.I.E. tra Stati membri, con possibilità di rifiuto solo per motivi eccezionali (es. incompatibilità con diritti fondamentali). La Corte la invoca per sostenere la presunzione di regolarità dell'atto eseguito dallo Stato estero.
Direttiva 2012/13/UE
Diritti di informazione per gli indagati; la Corte ritiene che l'art.7 non sia stato violato perché la limitazione dell'accesso alla documentazione è stata operata dall'autorità giudiziaria francese nel rispetto delle eccezioni previste (salvaguardia indagini/ sicurezza) e la Procura italiana ha comunque messo a disposizione della difesa il materiale fornito.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Riferimento ai diritti alla tutela giurisdizionale e al giusto processo; la Corte non ravvisa violazione in presenza della procedura di cooperazione e della documentazione resa disponibile.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Diritto a un processo equo; la Corte reputa compatibile l'uso del materiale acquisito tramite O.I.E. con l'art.6, dato che le garanzie difensive sono state rispettate nella misura possibile e la limitazione di accesso è stata decisa dall'autorità straniera secondo il proprio diritto.
Costituzione Italiana
Principio del giusto processo e della parità delle parti; la Corte conclude che tale principio non è stato violato in concreto.
Massime di principio
- In tema di cooperazione giudiziaria intra-UE, gli ordini di indagine europei (O.I.E.) si eseguono in base al principio di riconoscimento reciproco: il giudice italiano presume la regolarità dell'attività svolta dallo Stato membro esecutore salvo prova concreta del contrario.
- I dati criptati acquisiti e poi decriptati dallo Stato estero possono costituire 'documenti' o 'dati freddi' acquisibili ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p.; la decriptazione è considerata operazione distinta dalla captazione e non trasforma automaticamente la materia in intercettazioni soggette alle norme italiane sulle intercettazioni in tempo reale.
- La lex loci (la legge del Paese che esegue l'atto) governa le modalità operative e le garanzie di assistenza difensiva quando l'autorità straniera compie l'acquisizione; il giudice italiano non è tenuto a ripetere la verifica tecnica già svolta dall'autorità estera.
- Il diritto di difesa e il principio del contraddittorio restano garantiti ma possono essere modulati ove lo Stato esecutore, nel rispetto del proprio ordinamento, segreti modalità operative per esigenze di indagine o sicurezza; tali segreti devono però essere giustificati e soggetti a controllo giudiziario nello Stato che li applica.
- La parte che allega l'illegittimità dell'acquisizione ha l'onere di dimostrare elementi concreti di contrasto con principi fondamentali dell'ordinamento italiano o con diritti europei; mere asserzioni generiche non sono sufficienti a dichiarare l'inutilizzabilità.
- Per questioni materiali depositate presso uffici giudiziari (es. CD o supporti informatici) la difesa deve documentare richieste formali di copia agli uffici competenti; la mancata produzione in atti di tale richiesta può rendere infondata la censura di nullità formale.
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