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Sentenza

Sentenza del 11/07/2018 n. 6683 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

N 29/2018 RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO- Notificazione - A mezzo operatore postale privato - Notifica ex art. 140 c.p.c. - Validità - Esclusione- Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

È stata contestata la notificazione della cartella di pagamento eseguita da un operatore postale privato secondo la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c., applicabile nei casi di irreperibilità o rifiuto del destinatario. Secondo la decisione, prima del rilascio delle nuove licenze individuali da parte dell'AGCOM, gli operatori postali privati non potevano essere equiparati a Poste Italiane S.p.A. nello svolgimento delle notificazioni. Di conseguenza, la notifica effettuata dal privato non era semplicemente viziata, ma doveva considerarsi inesistente.

La decisione

La notificazione è stata ritenuta inesistente e, quindi, non sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c. La disciplina introdotta dalla legge n. 124/2017, che ha previsto l'equiparazione tra operatori postali privati e Poste Italiane nell'attività di notificazione, non è stata considerata immediatamente operativa: essa richiedeva il previo rilascio delle nuove licenze individuali da parte dell'AGCOM. In assenza di tali licenze, la notifica eseguita dall'operatore privato non poteva produrre validamente i propri effetti.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    La procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. non può essere validamente eseguita da un operatore postale privato non ancora abilitato secondo la disciplina applicabile.

  • Art. 156 c.p.c.

    Rilevanza della nullità degli atti

    La sanatoria per il raggiungimento dello scopo non opera quando la notificazione è inesistente, anziché semplicemente nulla.

  • Legge n. 124/2017, cosiddetto Decreto concorrenza

    La legge ha sostanzialmente equiparato gli operatori postali privati a Poste Italiane nell'ambito delle notificazioni, ma tale equiparazione è stata ritenuta operativa solo dopo il rilascio delle nuove licenze individuali da parte dell'AGCOM.

Massime di principio

  • Una notificazione di un atto della riscossione effettuata tramite operatore postale privato deve essere verificata con riferimento alla normativa vigente e alle autorizzazioni possedute dall'operatore al momento della notifica.
  • Prima dell'effettivo rilascio delle licenze individuali previste dalla legge n. 124/2017, la notifica eseguita da un operatore postale privato secondo l'art. 140 c.p.c. può essere qualificata come inesistente.
  • L'inesistenza della notificazione è più grave della nullità: non può essere sanata dal fatto che il destinatario abbia comunque avuto conoscenza dell'atto o abbia svolto attività difensive.
  • Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra notifiche eseguite da Poste Italiane, notifiche eseguite da operatori privati autorizzati e notifiche eseguite da operatori privati privi delle licenze richieste nel periodo considerato.
  • La validità della notifica deve essere valutata secondo la disciplina e le autorizzazioni esistenti alla data concreta della notificazione, non soltanto sulla base dell'equiparazione normativa astrattamente prevista.

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