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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27793/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma (giudice del riesame) che aveva ripristinato la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma e l'obbligo di presentazione alla P.G. nei confronti dell'indagato per concorso in tentata estorsione continuata. Il motivo dedotto dal difensore (avv. Luca Ripoli) denunciava violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione della condotta (art. 274, lett. c, c.p.p.). La difesa ha contestato in particolare un presunto errore temporale relativo alla data della violazione della misura cautelare e ha sostenuto l'assenza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, considerata la distanza temporale dai fatti (agosto/settembre 2022) e l'assenza di comportamenti minacciosi successivi alla perquisizione.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, pur riscontrando un errore formale sulla esatta data della violazione della misura indicata dal Tribunale, complessivamente l'ordinanza del riesame contiene una motivazione adeguata e non affetta da illogicità manifeste. La Corte ha inoltre richiamato i limiti del sindacato di legittimità della Cassazione sulle valutazioni di fatto e sulle scelte cautelari, dichiarando quindi infondato il motivo relativo alla mancanza di attualità/concretezza del pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p., lett. c)

    Norma richiamata come parametro per valutare la sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta; la Corte ha valutato che il giudice del riesame ha adeguatamente motivato la rilevanza di tale esigenza cautelare

  • art. 310 c.p.p.

    Disciplina dell'appello avverso le decisioni del G.I.P. in materia di misure cautelari: la vicenda cautelare è stata ricostruita tramite successivi appelli ex art. 310 e il Tribunale del riesame ha esercitato i poteri previsti da tale norma

  • art. 294 c.p.p.

    Norma relativa all'interrogatorio dell'indagato in caso di applicazione della misura: la mancata comunicazione dell'esecuzione della misura al G.I.P. e la conseguente impossibilità dell'interrogatorio sono state richiamate nella ricostruzione dei fatti

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p. e norme correlate sui decreti-legge 137/2020 e seguenti

    Richiamate in relazione alla mancata richiesta di trattazione orale e alla trattazione con contraddittorio scritto; la Corte ha proceduto sulla base del contraddittorio scritto perché le parti non avevano chiesto la trattazione orale

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760)

    Principio richiamato sul limite del sindacato di legittimità della Cassazione: non può rivedere gli elementi materiali e fattuali né l'apprezzamento delle esigenze cautelari, potendo controllare solo la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità evidenti nella motivazione

  • Codice penale (artt. 81, 110, 56, 629 co. 2 in relazione all'art. 628 co. 3 n.1)

    Norme sostanziali indicate nel capo di imputazione (concorso in tentata estorsione continuata); richiamate per contestualizzare la gravità dei fatti e la tipologia delle condotte che hanno portato all'adozione della misura cautelare

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è chiamata a rivedere valutazioni di fatto o il merito dell'apprezzamento delle esigenze cautelari: il sindacato in sede di legittimità è limitato a verificare la completezza e la non manifestamente illogica della motivazione
  • Errori formali o minori nella narrazione dei fatti (es. datazione di un episodio) non determinano automaticamente l'annullamento del provvedimento se la motivazione complessiva è coerente e giuridicamente significativa
  • Per contrastare efficacemente la richiesta di misura cautelare per pericolo di reiterazione è necessario dimostrare elementi concreti e aggiornati che attengano all'assenza di riprogettazione del reato, alla mancata violazione delle prescrizioni e/o a cambiamenti di fatto che rendano le esigenze cautelari non attuali
  • Le misure come il divieto di dimora sono legittimamente impiegate per limitare contatti con la persona offesa quando i fatti si sono consumati in un ambito territoriale determinato e la persona offesa risiede nello stesso luogo
  • In fase difensiva è strategico produrre elementi specifici che dimostrino affidabilità e mancanza di rischio concreto di reiterazione (es. prova di nulla osta, documentazione sulla vita privata e lavorativa, mancata reiterazione di condotte minacciose nel tempo intercorso)

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