Cassazione Civile, Ordinanza n. 34529/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La lite riguarda l’obbligo di una società con sede all’estero, operante in un cantiere di Milano, di iscrivere alla cassa edile territoriale i lavoratori impiegati nel cantiere e di versare i relativi contributi. La cassa edile aveva ottenuto in primo e secondo grado l’accertamento di tale obbligo, ritenendo applicabile il principio di territorialità della contribuzione e non risultando provato un regolare distacco transnazionale dei lavoratori. La società ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell’art. 2697 c.c., della decisione della Commissione europea A2 del 12 giugno 2009 e dell’art. 12 del reg. CE n. 883/2004, sostenendo che la cassa non avesse assolto l’onere della prova e che non potesse invocarsi il principio di vicinanza della prova; (2) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, sempre in relazione alla disciplina europea sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati; (3) violazione delle norme di diritto sulla pretesa assunzione dell’obbligo negoziale di iscrizione alla cassa, assumendo che la clausola contrattuale facesse riferimento solo agli enti competenti senza specificare quelli italiani; (4) violazione della direttiva 96/71/CE e del d.lgs. n. 72/2000, per mancata prova dell’insussistenza del distacco; (5) violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. per la dichiarata inammissibilità delle prove e dei documenti richiesti. La ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla CGUE sull’interpretazione delle fonti europee richiamate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi connessi e li ha esaminati congiuntamente, dichiarandoli complessivamente inammissibili e in parte infondati. Ha osservato che le censure, pur formalmente formulate come violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a sovvertire l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, accertamento non sindacabile in sede di legittimità. Ha richiamato la doppia conforme, che preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., e ha confermato il principio secondo cui, in materia di contribuzione previdenziale, l’impresa straniera che operi in Italia deve versare i contributi per i lavoratori impiegati nel territorio, salvo deroghe provate dalla parte che le invoca. Ha ritenuto corretta l’affermazione della Corte territoriale secondo cui spettava alla società dimostrare i presupposti del distacco transnazionale idonei a derogare alla regola di territorialità. Ha inoltre osservato che, in fatto, era stato accertato che i lavoratori trovati nel cantiere erano soggetti alla legge italiana e non iscritti alla cassa, e che gli elementi contrattuali richiamati non erano decisivi. Quanto alla mancata attivazione dei poteri istruttori ufficiosi del giudice del lavoro, ha ricordato che essi presuppongono una semiplena probatio e l’esistenza, dagli atti, di una pista probatoria, non indicata dalla ricorrente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese di legittimità e con accertamento dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte afferma che non vi è stata inversione dell’onere probatorio e che, in presenza di una deroga alla regola generale di territorialità, grava su chi la invoca la prova dei relativi presupposti.
Decisione della Commissione europea A2 del 12 giugno 2009
Invocata dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei lavoratori distaccati e alla legislazione applicabile; la Corte non accoglie la censura e non ritiene necessario un rinvio pregiudiziale.
art. 12 Regolamento CE n. 883/2004
Richiamato come fonte europea sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati; la Corte lo considera nel quadro delle deroghe al principio di territorialità, la cui prova incombe a chi le invoca.
d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 72
La Corte lo richiama come disciplina del distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e conferma la ricostruzione della Corte territoriale sulla nozione di lavoratore distaccato e sulle condizioni del distacco.
art. 2 d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 72
“si intende per «lavoratore distaccato» il lavoratore abitualmente occupato in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro in territorio nazionale italiano.2. Il periodo limitato di cui al comma 1 è tale quando la durata del distacco del lavoratore in territorio nazionale italiano sia sin dall'inizio predeterminata o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo”
È richiamato per definire il lavoratore distaccato e il carattere limitato del distacco, rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina derogatoria.
art. 3 d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 72
“durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori distaccati svolgono la propria attività in posizione di distacco”
Richiamato come norma che estende ai lavoratori distaccati le condizioni di lavoro del luogo di svolgimento dell’attività, nel quadro della disciplina derogatoria rispetto alla regola generale.
d.lgs. 17 luglio 2016, n. 136
È citato solo per l’abrogazione del d.lgs. n. 72/2000 a decorrere dal 22 luglio 2016; la vicenda resta regolata ratione temporis dalla disciplina previgente.
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
Richiamato nel riepilogo della vicenda con riferimento al contratto di subappalto e alle risultanze documentali poste a base della pretesa contributiva.
art. 421 c.p.c.
Invocato contro la mancata attivazione dei poteri istruttori d’ufficio; la Corte ribadisce che tali poteri presuppongono una semiplena probatio e una pista probatoria desumibile dagli atti.
art. 437 c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 421 c.p.c. in relazione alla declaratoria di inammissibilità delle prove e dei documenti richiesti.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
La Corte lo applica per affermare l’inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo di omesso esame di fatto decisivo è dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme e di una censura che mira in realtà a contestare il merito dell’accertamento fattuale.
art. 5 TUE
Richiamato per affermare il ruolo dell’Unione nel coordinamento delle discipline nazionali e il principio di attribuzione delle competenze.
art. 5, par. 2, TUE
Citato quale base del principio di attribuzione, utile a delimitare il ruolo del diritto dell’Unione nel coordinamento delle discipline nazionali.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico della parte soccombente.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In materia di contribuzione previdenziale dovuta per lavoratori impiegati in Italia, la regola generale è quella della territorialità; le deroghe fondate sul distacco transnazionale o su discipline sovranazionali devono essere provate da chi intende avvalersene.
- Quando la controversia è decisa in appello con la medesima soluzione del primo grado sulla base dello stesso iter logico-argomentativo, opera la c.d. doppia conforme e il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.
- Non è ammissibile, in sede di legittimità, trasformare formalmente una censura di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di rivalutazione del fatto, poiché l’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito resta insindacabile salvo vizi specifici.
- Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi del giudice presuppongono almeno una semiplena probatio e l’esistenza, dagli atti, di elementi idonei a orientare l’indagine; in mancanza di tali presupposti, non è configurabile un obbligo del giudice di attivarli.
- La parte che deduce l’esistenza di un distacco transnazionale idoneo a escludere l’applicazione della disciplina contributiva italiana deve dimostrare i relativi presupposti, anche quando invoca fonti europee di coordinamento della legislazione applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34397/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34402/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34405/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34410/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34414/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34418/2023 del 11/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →