Cassazione Penale, Ordinanza n. 14008/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, tramite procuratore speciale, ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Deduceva l'omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento, quindi censurava la mancata valutazione delle condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso introducesse questioni non consentite dopo un concordato in appello, poiché le doglianze riguardavano motivi rinunciati e non la formazione della volontà, il consenso del pubblico ministero, la difformità della pronuncia o l'illegalità della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e fondato su censure non deducibili in cassazione, in particolare sulla mancata considerazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e su ulteriori questioni rinunciate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
concordato sui motivi di appello
Il ricorso per cassazione contro la sentenza resa all'esito del concordato è ammissibile solo per questioni attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione rispetto all'accordo e alla legalità della pena.
art. 129 c.p.p.
condizioni di proscioglimento
La censura sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento è inammissibile quando proposta contro una sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello.
art. 616 c.p.p.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché ... della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili solo vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della sentenza rispetto all'accordo e all'eventuale illegalità della pena.
- Sono inammissibili le doglianze che ripropongono motivi rinunciati in sede di concordato in appello, anche quando tali motivi attengano a questioni rilevabili d'ufficio.
- La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è censurabile in cassazione quando la sentenza impugnata sia stata resa all'esito di concordato sui motivi di appello, salvo i limiti connessi alla legalità della pena.
- La qualificazione giuridica del fatto non può essere utilmente censurata in cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. se l'accordo sulle impugnazioni implica rinuncia a ulteriori doglianze, salvo che si lamenti una pena illegale.
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