Cassazione Penale, Sentenza n. 34512/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati per i reati di tentativo (art. 56) e di cui all'art. 319-quater cod. pen., deducendo: (1) che la condotta integrerebbe solo il tentativo di corruzione o un "semplice scambio di favori" e non la fattispecie più grave che giustificherebbe la misura cautelare; (2) che le esigenze cautelari non sussisterebbero dati la sospensione volontaria e disciplinare dal lavoro e il sequestro degli strumenti informatici, e che la somma di 3.000 euro rinvenuta non poteva essere considerata profitto di precedenti condotte corruttive
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure sulla qualificazione dell'illecito, confermando che la condotta è riconducibile all'induzione indebita (articolata in abuso della qualità e dei poteri pubblici e in una pressione psicologica sul privato) e non a uno scambio paritetico di corruzione. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha fornito motivazione logica e concreta: il comportamento insistente dell'indagato nonostante il rifiuto, la richiesta di consegna del denaro in luogo distante dal lavoro, il rinvenimento in casa di 3.000 euro uguali alla somma domandata, e la circostanza che la tecnica usata appariva sperimentata, giustificano il rischio di reiterazione. La sospensione dal servizio non è stata ritenuta idonea a escludere il pericolo di reiterazione, in presenza di adeguata motivazione. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Richiamato come norma che disciplina il tentativo: il ricorso sosteneva che la condotta fosse solo tentativo, ma la Corte ha valutato la contestazione nel quadro fattuale e sostanziale ritenendo prevalente la fattispecie di induzione indebita ratione del rapporto di soggezione instaurato
art. 319-quater cod. pen.
art. 319-quater, comma primo, cod. pen.
La norma richiamata riguarda l'induzione indebita a dare o promettere utilità: la Corte ha condiviso l'interpretazione del Tribunale secondo cui l'indagato ha abusato della sua posizione provocando uno stato di soggezione nel privato, elemento distintivo rispetto a una fattispecie paritetica di corruzione
art. 322 cod. pen.
Citato dal ricorrente nelle censure; la Corte non ha accolto la ricostruzione difensiva che tendeva a qualificare diversamente la condotta e ha ritenuto congrua la qualificazione adottata dal Tribunale
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
artt. 274 e 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Le disposizioni relative alle esigenze cautelari e ai criteri per la misura sono state invocate dal ricorrente: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione
art. 274 cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Interpretata nel senso che il pericolo di reiterazione può sussistere anche per soggetti sospesi dal servizio, quando vi siano elementi concreti e logici che ne rendano probabile la rinnovazione di analoghe condotte
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Differenziare corruzione e induzione indebita: la corruzione presuppone uno scambio paritetico e un accordo consapevole tra le parti; l'induzione indebita si caratterizza per lo stato di soggezione psicologica del privato causato dall'abuso di potere del pubblico ufficiale
- La qualificazione giuridica della condotta (corruzione vs induzione) va decisa in base agli elementi fattuali concreti: rapporto di parità o di soggezione, modalità della richiesta, reazione del privato, contesto e prove accessorie
- Le esigenze cautelari, e in particolare il pericolo di reiterazione, possono persistere nonostante la sospensione dal servizio dell'indagato se vi sono elementi di fatto che rendono plausibile la ripetizione di condotte analoghe (es. modalità sperimentate, denaro corrispondente a quanto richiesto, incontri 'fuori sede')
- La mera qualificazione della condotta come "tentativo" o la descrizione come "semplice scambio di favori" non è sufficiente a escludere le misure cautelari: è necessario dimostrare l'assenza di concrete e attuali esigenze cautelari con argomentazione specifica e controfattuale
- Indizi come la richiesta insistente nonostante il rifiuto, la scelta di luoghi distanti per la consegna di denaro e il rinvenimento di contanti corrispondenti alla somma domandata rafforzano la valutazione di pericolosità e la concreta possibilità di reiterazione
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