Ordinanza n. 72/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia, - dell’ordinanza dirigenziale n. 317 del 10.09.2024, notificata tramite PEC in data 18.09.2024, con cui è stato ingiunto alla ricorrente il pagamento della somma di € 378.000,00; - in parte qua, del regolamento per la cessione in proprietà e la concessione in diritto di superficie delle aree comprese nel piano per insediamenti produttivi, approvato con delibera del Consiglio comunale di San Giovanni Valdarno n. 68 del 27.02.1975 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo agli artt. 9 e 10; - nonché di ogni ulteriore atto, antecedente e/o successivo, ancorché incognito per la ricorrente, comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia della ricorrente alla domanda cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris né il periculum in mora e senza pronunciarsi sulla legittimità dell’ordinanza di pagamento o delle disposizioni regolamentari impugnate. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 3 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: ordinanza dirigenziale che ingiunge il pagamento di € 378.000,00, nonché le disposizioni regolamentari comunali relative alla cessione in proprietà e alla concessione in diritto di superficie di aree comprese nel piano per insediamenti produttivi
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale n. 317 del 10 settembre 2024, notificata il 18 settembre 2024, con cui il Comune le ha ingiunto il pagamento di € 378.000,00. Sono state impugnate anche, in parte qua, le disposizioni del regolamento comunale per la cessione in proprietà e la concessione in diritto di superficie delle aree comprese nel piano per insediamenti produttivi, con particolare riguardo agli articoli 9 e 10, nonché gli ulteriori atti connessi. Nel testo dell’ordinanza cautelare non sono specificati i vizi di legittimità dedotti nel ricorso introduttivo. In camera di consiglio la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, chiedendo la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale disciplina della tutela cautelare, ma la domanda cautelare non è stata esaminata nel merito poiché la ricorrente vi ha rinunciato.
Massime di principio
- La rinuncia all’istanza cautelare dichiarata in camera di consiglio deve essere presa d’atto dal giudice, che non procede all’esame dei presupposti della tutela cautelare.
- La rinuncia alla domanda cautelare non definisce il giudizio di merito, che può proseguire con la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione della domanda di annullamento.
- In assenza di una decisione sulla fondatezza della domanda cautelare, la regolazione delle spese della relativa fase può essere disposta mediante compensazione tra le parti.
Come è indicizzato
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