Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25026/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la decisione di merito che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di falso dichiarativo di cui all'art. 495 c.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il delitto di cui all'art. 495 c.p. Il ricorso articolava due censure: la prima contestava la motivazione nella parte relativa all'applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale, sostenendo che il giudice di merito avesse errato nel valorizzarne i presupposti; la seconda contestava la motivazione sul giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti, ritenuto erroneo. La Corte ha ritenuto il primo motivo reiterativo di doglianze già esaminate e non deducibile in cassazione nei termini prospettati, e il secondo motivo manifestamente infondato perché attinente a una valutazione discrezionale di merito, sorretta da motivazione sufficiente e non arbitraria. Inoltre, la difesa proponeva letture incompatibili con il divieto normativo di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Disposizione incriminatrice alla base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della tipicità del fatto, limitandosi a prendere atto della responsabilità già accertata.

  • art. 99, comma quarto, c.p.

    La recidiva reiterata ex comma quarto è richiamata come circostanza aggravante rilevante nel caso concreto.

  • art. 69, comma quarto, c.p.

    Prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata; la Corte lo utilizza per escludere la tesi difensiva sul bilanciamento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio o in critiche alla maggiore o minore persuasività della motivazione, salvo i casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione stessa.
  • Le doglianze già vagliate e disattese dal giudice di merito, se riproposte senza individuare specifici vizi di legittimità, sono inammissibili perché meramente reiterative.
  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non arbitraria.
  • Il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata impedisce di prospettare in modo utilmente difendibile un bilanciamento favorevole all'imputato in presenza della circostanza aggravante di cui all'art. 99, comma quarto, c.p.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reato
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.