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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14634/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino (23/01/2023) con cui la ricorrente era stata condannata per reati fiscali: omissione di dichiarazioni IVA (art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; capi 3 e 6) e occultamento di documenti contabili con dolo specifico (art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; capo 7). I punti impugnati: (1) errata inclusione nel computo dell'IVA evasa delle fatture emesse alla società Sito Gruppo Industriale (in concordato preventivo), che la difesa chiedeva di escludere perché non pagate (imponibile C 36.000, IVA C 7.560), e mancato riconoscimento come costi deducibili dei pagamenti effettuati al sig. Morello per prestazioni professionali (imponibile C 65.753,29, IVA C 14.465,72); (2) rifiuto della Corte di riassumere le prove con audizione del sig. Socaci per dimostrare un presunto errore software relativo alla fattura n.15/2016; (3) contestazione della presenza del dolo specifico per il reato di occultamento (art.10), sostenendo che la mancata esibizione sarebbe una condotta omissiva non idonea a integrare il dolo richiesto e che, comunque, il volume d'affari era ricostruibile.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo e secondo motivo ha rilevato l'inammissibilità/sostanziale infondatezza perché la difesa ha riproposto contestazioni di fatto già esaminate in appello; in particolare le fatture nei confronti di Sito sono state correttamente incluse perché l'ammissione della società al concordato è avvenuta dopo l'anno d'imposta contestato (decreto di ammissione 17/05/2015) e il reato di cui all'art. 5 è di natura dichiarativa: conta l'omessa presentazione della dichiarazione relativamente alle imposte dovute nell'anno. I costi non contabilizzati/non dichiarati (pagamenti "in nero") non possono essere computati senza specifiche allegazioni fattuali che ne provino l'effettiva esistenza. Il rifiuto di assumere la testimonianza del sig. Socaci è stato ritenuto legittimo perché tardivo e non decisivo rispetto al quadro probatorio. Quanto al terzo motivo, la Corte ha confermato l'esistenza del dolo specifico per l'occultamento: la condotta di occultamento pluriennale (2012-2017) combinata con la reiterata omissione delle dichiarazioni ha dimostrato la finalità evasiva; quindi la sentenza impugnata ha motivato sufficientemente la sussistenza del dolo specifico. Il ricorso è stato dunque respinto e la condanna confermata nei termini ritenuti dal giudice del merito.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5

    omissione della presentazione delle dichiarazioni fiscali e soglia di punibilità

    Il reato è di natura dichiarativa: conta l'omessa presentazione della dichiarazione nell'anno d'imposta; per il computo della soglia di punibilità rilevano le imposte dovute relative all'anno, anche se il pagamento o la situazione concorsuale del terzo creditore si verificarono successivamente

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10

    occultamento delle scritture contabili

    L'elemento soggettivo (dolo specifico) può essere ricavato dalla sinergia tra occultamento documentale e ripetuta omissione dichiarativa: l'occultamento volto a impedire la ricostruzione del volume d'affari costituisce comportamento funzionale all'evasione

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b), d), e)

    motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione, assunzione/manleva della prova)

    La Corte valuta la sussistenza di violazioni di diritto e di vizi di motivazione; per la deduzione di lesione del diritto alla controprova occorre dimostrare che la prova negata sarebbe stata decisiva e tempestiva

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    limiti della motivazione nel ricorso in cassazione

    Il ricorso deve contenere i motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione; non è consentita la riproposizione ampia di censure di fatto già esaminate in sede di merito

Massime di principio

  • Nel reato di omissione di dichiarazione fiscale (art. 5 d.lgs. 74/2000) conta la situazione tributaria relativa all'anno d'imposta: eventi intervenuti successivamente (es. ammissione al concordato del debitore) non escludono ex ante l'obbligo di dichiarare fatture emesse nell'anno.
  • I costi non contabilizzati o non dichiarati non possono essere automaticamente computati a favore dell'imputato: spetta alla difesa fornire elementi di fatto che diano certezza o ragionevole dubbio circa l'effettiva esistenza e contabilizzazione di tali costi.
  • La richiesta di assunzione di prova (es. testimonianza) tardiva deve essere motivata e dimostrare che la prova sarebbe stata decisiva; l'ammissibilità non è automatica e può essere respinta se la corte ritiene che la testimonianza non avrebbe mutato l'esito.
  • Per il reato di occultamento di documenti contabili con rilevanza fiscale, il dolo specifico può essere inferito dalla ripetizione di condotte (occultamento + omissione sistematica di dichiarazioni) e dal contesto operativo che dimostra la finalità evasiva.
  • La Suprema Corte di cassazione non è sede per riesaminare fatti e prove già valutati in merito, salvo che non siano poste questioni di diritto o vizi motivazionali rilevanti; le argomentazioni che replicano il merito, senza dimostrare vizi di diritto o di logica, sono spesso inammissibili o manifestamente infondate.

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