Cassazione Penale, Sentenza n. 14634/2024 del 09/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino (23/01/2023) con cui la ricorrente era stata condannata per reati fiscali: omissione di dichiarazioni IVA (art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; capi 3 e 6) e occultamento di documenti contabili con dolo specifico (art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; capo 7). I punti impugnati: (1) errata inclusione nel computo dell'IVA evasa delle fatture emesse alla società Sito Gruppo Industriale (in concordato preventivo), che la difesa chiedeva di escludere perché non pagate (imponibile C 36.000, IVA C 7.560), e mancato riconoscimento come costi deducibili dei pagamenti effettuati al sig. Morello per prestazioni professionali (imponibile C 65.753,29, IVA C 14.465,72); (2) rifiuto della Corte di riassumere le prove con audizione del sig. Socaci per dimostrare un presunto errore software relativo alla fattura n.15/2016; (3) contestazione della presenza del dolo specifico per il reato di occultamento (art.10), sostenendo che la mancata esibizione sarebbe una condotta omissiva non idonea a integrare il dolo richiesto e che, comunque, il volume d'affari era ricostruibile.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo e secondo motivo ha rilevato l'inammissibilità/sostanziale infondatezza perché la difesa ha riproposto contestazioni di fatto già esaminate in appello; in particolare le fatture nei confronti di Sito sono state correttamente incluse perché l'ammissione della società al concordato è avvenuta dopo l'anno d'imposta contestato (decreto di ammissione 17/05/2015) e il reato di cui all'art. 5 è di natura dichiarativa: conta l'omessa presentazione della dichiarazione relativamente alle imposte dovute nell'anno. I costi non contabilizzati/non dichiarati (pagamenti "in nero") non possono essere computati senza specifiche allegazioni fattuali che ne provino l'effettiva esistenza. Il rifiuto di assumere la testimonianza del sig. Socaci è stato ritenuto legittimo perché tardivo e non decisivo rispetto al quadro probatorio. Quanto al terzo motivo, la Corte ha confermato l'esistenza del dolo specifico per l'occultamento: la condotta di occultamento pluriennale (2012-2017) combinata con la reiterata omissione delle dichiarazioni ha dimostrato la finalità evasiva; quindi la sentenza impugnata ha motivato sufficientemente la sussistenza del dolo specifico. Il ricorso è stato dunque respinto e la condanna confermata nei termini ritenuti dal giudice del merito.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
omissione della presentazione delle dichiarazioni fiscali e soglia di punibilità
Il reato è di natura dichiarativa: conta l'omessa presentazione della dichiarazione nell'anno d'imposta; per il computo della soglia di punibilità rilevano le imposte dovute relative all'anno, anche se il pagamento o la situazione concorsuale del terzo creditore si verificarono successivamente
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10
occultamento delle scritture contabili
L'elemento soggettivo (dolo specifico) può essere ricavato dalla sinergia tra occultamento documentale e ripetuta omissione dichiarativa: l'occultamento volto a impedire la ricostruzione del volume d'affari costituisce comportamento funzionale all'evasione
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b), d), e)
motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione, assunzione/manleva della prova)
La Corte valuta la sussistenza di violazioni di diritto e di vizi di motivazione; per la deduzione di lesione del diritto alla controprova occorre dimostrare che la prova negata sarebbe stata decisiva e tempestiva
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
limiti della motivazione nel ricorso in cassazione
Il ricorso deve contenere i motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione; non è consentita la riproposizione ampia di censure di fatto già esaminate in sede di merito
Massime di principio
- Nel reato di omissione di dichiarazione fiscale (art. 5 d.lgs. 74/2000) conta la situazione tributaria relativa all'anno d'imposta: eventi intervenuti successivamente (es. ammissione al concordato del debitore) non escludono ex ante l'obbligo di dichiarare fatture emesse nell'anno.
- I costi non contabilizzati o non dichiarati non possono essere automaticamente computati a favore dell'imputato: spetta alla difesa fornire elementi di fatto che diano certezza o ragionevole dubbio circa l'effettiva esistenza e contabilizzazione di tali costi.
- La richiesta di assunzione di prova (es. testimonianza) tardiva deve essere motivata e dimostrare che la prova sarebbe stata decisiva; l'ammissibilità non è automatica e può essere respinta se la corte ritiene che la testimonianza non avrebbe mutato l'esito.
- Per il reato di occultamento di documenti contabili con rilevanza fiscale, il dolo specifico può essere inferito dalla ripetizione di condotte (occultamento + omissione sistematica di dichiarazioni) e dal contesto operativo che dimostra la finalità evasiva.
- La Suprema Corte di cassazione non è sede per riesaminare fatti e prove già valutati in merito, salvo che non siano poste questioni di diritto o vizi motivazionali rilevanti; le argomentazioni che replicano il merito, senza dimostrare vizi di diritto o di logica, sono spesso inammissibili o manifestamente infondate.
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