Ordinanza n. 14157/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del Decreto Ministeriale n. 68 del 22 aprile 2026, recante “Costituzione degli elenchi regionali di cui all’articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l’anno scolastico 2026/2027”, e del relativo Avviso prot. n. 11321 del 29.04.2026, atti presupposti, nella parte in cui all’art. 2 non includono la procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, del D.L. n. 73/2021 (indetta con D.D. n. 1081/2022) tra quelle utili ai fini dell’inserimento nei predetti elenchi; - del Decreto Direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria prot. n. 278 del 12 giugno 2026, atto applicativo, con cui sono stati approvati e pubblicati gli elenchi regionali per la Regione Umbria, e dei relativi allegati, nella parte in cui non includono la ricorrente Sig.ra Palombi Gloria; - del Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. n. 2363 del 17 giugno 2026, pubblicato in pari data, con cui sono stati approvati e pubblicati gli elenchi regionali ex art. 399, comma 3-ter, del D.Lgs. 297/1994 per la Regione Veneto per l’a.s. 2026/2027, e dei relativi allegati, nella parte in cui non includono i ricorrenti Bellan, Di Lello e Visentin; - del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dai competenti Uffici Scolastici Regionali sulle istanze-diffide inviate dai ricorrenti a mezzo PEC; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque lesivo, ivi inclusi, ove occorra, gli elenchi regionali per le rispettive classi di concorso e regioni di pertinenza, ove approvati in pendenza di giudizio senza l’inserimento dei ricorrenti. nonché per l’accertamento e la declaratoria: - del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti, per l’a.s. 2026/2027, negli elenchi regionali di cui all’art. 399, co. 3-ter, D.Lgs. 297/94 per le rispettive classi di concorso e regioni, con il punteggio spettante; - condanna dell’Amministrazione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari per consentire l’inserimento dei ricorrenti nei suddetti elenchi con la corretta posizione; - condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dai ricorrenti in conseguenza dell’illegittima esclusione, da liquidarsi in misura pari alle retribuzioni non percepite a decorrere dall’a.s. 2026/2027 e sino all’effettiva immissione in ruolo, oltre alla ricostruzione della carriera giuridica ed economica e alla regolarizzazione della posizione contributiva, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, anche a titolo di perdita di chance;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto Ministeriale n. 68 del 22 aprile 2026, relativo alla costituzione degli elenchi regionali per l’anno scolastico 2026/2027, atti applicativi regionali e silenzio-inadempimento sulle istanze-diffide
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale e i successivi atti degli Uffici Scolastici Regionali nella parte in cui non hanno incluso la procedura concorsuale straordinaria prevista dall’art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021, indetta con decreto direttoriale n. 1081/2022, tra quelle utili per l’inserimento negli elenchi regionali di cui all’art. 399, comma 3-ter, del d.lgs. n. 297/1994. Hanno contestato, conseguentemente, la mancata inclusione di alcuni ricorrenti negli elenchi regionali relativi alle rispettive classi di concorso e regioni. È stato inoltre impugnato il silenzio serbato sulle istanze-diffide e sono state formulate domande di accertamento del diritto all’inserimento, di condanna alla riedizione dell’attività amministrativa e di risarcimento dei danni, comprese le retribuzioni non percepite, la ricostruzione della carriera e la perdita di chance. Nella fase cautelare il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti sull’eventuale natura PNRR della procedura e sulla possibile pubblicazione, nelle more, degli elenchi regionali definitivi, nonché sugli effetti di tale eventuale pubblicazione sull’attualità e irreparabilità del pregiudizio e sulla possibile improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti conclusivamente applicativi.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né sull’istanza cautelare. Ha disposto incombenti istruttori a carico sia dei ricorrenti sia dell’Amministrazione. In particolare, ha chiesto all’Amministrazione di precisare se la controversia riguardi una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, anche solo parzialmente, con risorse PNRR, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 3, del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022. Ha inoltre chiesto alle parti chiarimenti scritti, eventualmente documentati, sull’eventuale pubblicazione nelle more degli elenchi regionali oggetto di causa, per valutare l’attualità e l’irreparabilità del danno cautelare e la possibile improcedibilità derivante dalla mancata impugnazione degli atti applicativi conclusivi. È stato assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con avvertimento che l’inosservanza potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026. Le spese non sono state definite.
Norme richiamate
art. 399, comma 3-ter, d.lgs. 297/1994
Disposizione relativa agli elenchi regionali per l’anno scolastico 2026/2027, la cui applicazione è oggetto della controversia.
art. 59, comma 9-bis, d.l. 73/2021
Previsione della procedura concorsuale straordinaria che i ricorrenti assumono debba essere inclusa tra quelle utili per l’inserimento negli elenchi regionali.
art. 12-bis, comma 3, d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022
Base normativa della richiesta rivolta all’Amministrazione di chiarire se il ricorso riguardi una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice di valutare la mancata esecuzione degli incombenti istruttori richiesti alle parti.
Massime di principio
- Quando, nel corso della fase cautelare, sia possibile che gli atti applicativi conclusivi del provvedimento impugnato siano stati adottati o pubblicati, il giudice può acquisire chiarimenti dalle parti per verificare l’attualità e l’irreparabilità del pregiudizio cautelare e l’eventuale necessità di impugnare gli atti sopravvenuti.
- La pubblicazione nelle more degli atti conclusivamente applicativi può incidere sulla procedibilità del ricorso, qualora il ricorrente non abbia impugnato gli atti che producono direttamente l’effetto lesivo; tale valutazione richiede tuttavia l’acquisizione di specifici chiarimenti sul contenuto e sulla portata degli atti sopravvenuti.
- Nel giudizio amministrativo, il giudice può disporre chiarimenti scritti e documentati a carico delle parti quando siano necessari per definire le questioni cautelari e processuali rilevanti, assegnando un termine e avvertendo che l’inottemperanza potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
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