Sentenza n. 13629/2026 - Roma, Sezione 5Q
per LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza di cui alla diffida del 23/09/2024, avente ad oggetto il rilascio del visto per lavoro subordinato stagionale, la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; - E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la parte ricorrente non ha regolarizzato la procura alle liti entro il termine di novanta giorni fissato dall'ordinanza collegiale. Di conseguenza, il giudice non ha esaminato la dedotta illegittimità del silenzio né l'obbligo delle amministrazioni di provvedere. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza, preceduta da diffida, relativa al rilascio di un visto per lavoro subordinato stagionale e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la richiesta
Esito
Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia Islamabad, nonché l'accertamento e la condanna all'adozione dei provvedimenti richiesti entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto, con ordinanza collegiale, la regolarizzazione della procura alle liti entro novanta giorni. La parte ricorrente non ha provveduto alla regolarizzazione nel termine assegnato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla richiesta di nomina di un commissario ad acta nell'azione avverso il silenzio; la domanda non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La mancata regolarizzazione della procura alle liti entro il termine assegnato dal giudice determina l'inammissibilità del ricorso, impedendo l'esame nel merito delle domande proposte.
- Nell'azione avverso il silenzio, la richiesta di accertamento dell'obbligo di provvedere e di nomina di un commissario ad acta presuppone l'ammissibilità del ricorso; se il ricorso è inammissibile per un vizio della procura, tali domande non possono essere esaminate nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 935/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1632/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1633/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1634/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1635/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1636/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →