Cassazione Penale, Ordinanza n. 33459/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Como aveva applicato la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Hanno dedotto violazione di legge per omessa motivazione in punto di determinazione della pena. La Corte rileva però che le censure, formulate in modo generico, non rientrano tra i motivi tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro la sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Precisa che, dopo la riforma, l'impugnazione della sentenza di applicazione della pena è consentita solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè per violazioni di legge relative alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, oppure all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il motivo dedotto riguarda l'omessa motivazione sulla determinazione della pena e non integra uno dei casi ammessi, il ricorso è inammissibile. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 complessivi in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiama il rito del patteggiamento, rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza impugnata.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di applicazione della pena, consentendo il controllo di legittimità solo per specifiche violazioni di legge.
art. 606 c.p.p.
è richiamato come disciplina generale derogata dalla norma speciale in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.
art. 73 d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice per il reato oggetto della sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito il ricorso alle ordinarie censure dell'art. 606 c.p.p. al di fuori di tali ipotesi.
- La doglianza che investe la sola motivazione sulla determinazione della pena, quando non si traduca in una deduzione di illegalità della pena o in uno dei vizi tipizzati dalla legge, è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento può essere dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ove ritenuta equa in relazione alle ragioni dell'impugnazione.
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