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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22501/2020 del 16/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia concerne il disconoscimento dell'agevolazione prevista dall'art. 1 della legge n. 947/1982 concessa alla società per la regolarizzazione della propria posizione societaria. L'Agenzia aveva revocato l'agevolazione sostenendo la mancanza del presupposto oggettivo della "strumentalità" degli immobili inclusi nella base imponibile (cioè che gli immobili fossero utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'impresa). In primo grado la società aveva contestato il disconoscimento; in appello la Commissione aveva riformato il primo grado e dichiarato illegittima la revoca; la Commissione tributaria centrale per Milano, per contro, ha accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che la società non avesse provato la strumentalità degli immobili e che l'Agenzia avesse documentalmente dimostrato l'assenza di collegamento fra gli immobili e la società. La società ha anche dedotto preclusione dell'Ufficio ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 546/92 per avere sollevato la questione della strumentalità solo in sede di impugnazione alla Commissione centrale, e ha lamentato omissione di valutazione di un documento che attesterebbe la sede della società in un diverso immobile (via Osma).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto infondati i primi quattro e il sesto motivo, confermando che l'onere probatorio gravava sulla società contribuente che doveva dimostrare il presupposto della strumentalità per l'applicazione dell'agevolazione ex art. 1 legge 947/1982. Ha inoltre ritenuto non fondata la censura di preclusione: l'Ufficio aveva ripetutamente dedotto l'assenza della strumentalità già in primo grado, in appello e poi davanti alla Commissione centrale, dunque non era precluso ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 546/92. Quanto al fatto della sede nei locali di via Osma, la Corte ha ritenuto che la Commissione l'avesse comunque valutata e che non fosse elemento decisivo rispetto alla mancanza di prova della strumentalità e alla documentale prova contraria fornita dall'Agenzia. Perciò il ricorso viene respinto; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese di lite (liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito) e all'ulteriore contributo unificato se dovuto ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • legge 24 dicembre 1981, n.947, art. 1

    testo integrale dell'articolo richiamato nella motivazione

    l'agevolazione per la regolarizzazione delle società di fatto o irregolari richiede, oltre all'esistenza della società alla data del 30 giugno 1982, che nella situazione patrimoniale possano essere compresi i beni immobili "utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'impresa"; la strumentalità è un presupposto oggettivo che il contribuente deve provare

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art. 56

    riferimento normativo in relazione alla preclusione delle eccezioni

    la preclusione processuale può operare se un'eccezione non è stata tempestivamente proposta secondo le regole processuali; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che l'Ufficio aveva già prospettato l'assenza della strumentalità nelle fasi precedenti, quindi non sussisteva preclusione

  • codice di procedura civile, art. 91

    richiamato per la regola sulla condanna alle spese

    le spese di lite seguono la soccombenza; la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese all'altra parte

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    richiamati in relazione al contributo unificato

    la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico della ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto

Massime di principio

  • L'agevolazione fiscale richiede che il contribuente provi tutti i presupposti sostanziali per la sua spettanza: il requisito della strumentalità degli immobili è un elemento oggettivo essenziale e l'onere della prova grava sul beneficiario.
  • Se l'Amministrazione finanziaria ha contestato la sussistenza di un presupposto sin dal primo grado o in appello, non si forma automaticamente la preclusione prevista dall'art. 56 d.lgs. 546/92: la Corte verifica se l'eccezione è stata effettivamente prospettata nelle fasi processuali precedenti.
  • Documentazione notarile o dichiarazioni sulla sede sociale devono essere valutate nel contesto probatorio complessivo; la mera attestazione della sede in un immobile non è decisiva se manca prova che l'immobile sia stato effettivamente utilizzato come bene strumentale dell'impresa.
  • L'Agenzia che fornisce prova documentale del mancato collegamento fra immobili e impresa può ribaltare la situazione probatoria a carico del contribuente; pertanto il contribuente deve anticipare e produrre prove chiare e specifiche dell'uso strumentale degli immobili.
  • In controversie tributarie è strategico preservare e proporre in modo organico le prove fin dal primo grado e, se si intende far valere la preclusione dell'Ufficio, articolare tempestivamente e con riferimenti precisi le ragioni di diritto e fatto su cui si fonda tale eccezione.

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