Cassazione Civile, Ordinanza n. 37934/2021 del 02/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2009 emesso dal Comune di Roma nei confronti di una società proprietaria di aree assoggettate a vincolo di inedificabilità assoluta. In primo grado l'avviso era stato annullato, e la CTR Lazio aveva respinto l'appello del Comune. In cassazione l'ente locale ha dedotto la violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 504/1992, dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203/2005, dell'art. 36 d.l. n. 223/2006, dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, in combinato disposto con gli artt. 23 l. n. 1150/1942 e 3, comma 21, delle norme tecniche del PRG di Roma. Secondo il ricorrente, ai fini ICI rileverebbe la mera edificabilità in astratto dell'area, che nel caso concreto deriverebbe dal riconoscimento di un diritto a compensazione edificatoria a favore della società, anche se il suolo era gravato da inedificabilità assoluta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura dell'ente impositore. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui un'area prima edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta non è considerabile edificabile ai fini ICI se inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, poiché tale diritto non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una qualità intrinseca del bene ed è trasferibile separatamente. La sentenza impugnata è stata quindi confermata perché correttamente aveva escluso l'obbligo di pagamento dell'ICI in assenza di una convenzione o di un'assegnazione definitiva di un'area di atterraggio, trattandosi solo di una aspettativa edificatoria ancora non attuale. Le spese sono state compensate per la novità della questione e la Corte ha altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 504/1992
È invocato per sostenere la tesi della edificabilità ai fini ICI; la Corte, in coerenza con le Sezioni Unite, esclude che l'area sia imponibile come edificabile quando sia gravata da inedificabilità assoluta e vi sia solo un diritto edificatorio compensativo non ancora attuato.
art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203/2005
Richiamato insieme alle altre disposizioni sulla nozione di area edificabile, ma ritenuto non sufficiente a fondare l'assoggettamento a ICI del terreno in presenza di vincolo di inedificabilità assoluta e di mera compensazione urbanistica.
art. 36 d.l. n. 223/2006
Citatо dal ricorrente per sostenere la tassabilità dell'area; la Corte non accoglie tale lettura e applica il principio per cui la sola previsione compensativa non rende edificabile il suolo ai fini del tributo.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
Norma richiamata in combinato disposto sulla base imponibile ICI delle aree edificabili; la Corte la interpreta alla luce del principio delle Sezioni Unite, negando rilevanza alla mera aspettativa edificatoria non ancora concretizzata.
art. 23 l. n. 1150/1942
Richiamato per il regime urbanistico dell'area e delle compensazioni; la Corte non trae da esso un effetto di edificabilità fiscale immediata.
art. 3, comma 21, norme tecniche del PRG del Comune di Roma
Evocato quale base del meccanismo di compensazione urbanistica, ma considerato insufficiente a trasformare l'aspettativa in edificabilità rilevante ai fini ICI prima dell'individuazione dell'area di atterraggio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne dà atto per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini ICI, un'area assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta non può essere considerata edificabile per il solo fatto di essere inserita in un programma di compensazione urbanistica, se il diritto edificatorio non è ancora divenuto attuale mediante concreta individuazione dell'area di atterraggio.
- Il diritto edificatorio compensativo non ha natura reale, non inerisce al terreno e non ne costituisce una qualità intrinseca; pertanto non basta, da solo, a trasformare il suolo in area imponibile come edificabile.
- Quando la questione tributaria è risolta da un recente arresto delle Sezioni Unite, il giudice di legittimità può rigettare il ricorso confermando la decisione di merito che si sia adeguata a quel principio.
- In presenza di novità della questione interpretativa, è possibile disporre la compensazione delle spese di lite anche se il ricorso viene rigettato.
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