Cassazione Penale, Sentenza n. 04204/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto della Corte d'appello che aveva confermato l'applicazione della sorveglianza speciale (seppure ridotta nella durata) per pericolosità sociale, deducendo violazione di legge per motivazione meramente ripetitiva di quella di primo grado. Sostiene che la Corte non ha valutato dati concreti idonei a giustificare la pericolosità: i fatti contestati risalirebbero al 2022, sarebbero limitati nel tempo e di scarsa rilevanza economica (esigui profitti dallo spaccio), dunque non sussisterebbe pericolo sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivo non consentito. Ha richiamato il principio secondo cui, nei procedimenti di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 4 legge 27/12/1956 n.1423 richiamato dall'art.3 ter, comma 2, legge 31/5/1965 n.575) e ha escluso la possibilità di sindacare in sede di legittimità l'illogicità manifesta (art.606, comma 1, lett. e, c.p.p.), potendosi denunciare solo la motivazione inesistente o meramente apparente. La Corte ha ritenuto che la motivazione non fosse meramente apparente: la pericolosità è stata fondata sull'attività organizzata non transitoria di spaccio in epoca recente, idonea a ledere la salute pubblica. La censura difensiva (temporalità, limitatezza dei profitti) era stata considerata e valutata dal giudice di merito nel senso di escludere altri profili di pericolosità, ma non quello accertato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione: ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte richiama tale principio per escludere censure di merito non consentite.
art. 3 ter, comma 2, legge 31 maggio 1965 n. 575
Richiama la disciplina della legittimità del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione; conferma che solo le questioni di diritto sono sindacabili in Cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale
Norma che disciplina i motivi di cassazione esaminabili; la Corte precisa che l'illogicità manifesta (lett. e) non è sindacabile nei ricorsi per prevenzione, salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
Richiamato come ulteriore riferimento alla limitazione del sindacato in Cassazione nei procedimenti di prevenzione; conferma la necessità di violazione di legge per ammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 1, lett. b) e lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
Definiscono le categorie di pericolosità sociale: la Corte ha escluso il profilo della lett. b) (es. ripetitività non organizzata nel tempo) ma ha ritenuto configurabile la lett. c) in ragione dell'attività organizzata non transitoria di spaccio, idonea a costituire pericolo per la salute pubblica.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: questioni di merito e valutazioni logico-razionali dei fatti sono in genere inammissibili.
- Non è sindacabile in Cassazione l'«illogicità manifesta» della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) quando il ricorso è in materia di prevenzione; è invece possibile denunciare la motivazione inesistente o meramente apparente.
- La Corte d'appello può fondare la pericolosità sociale su condotte di spaccio ritenute organizzate e non transitorie, anche se il giudice di merito ha tenuto conto di circostanze attenuanti quali la temporalità o l'esiguità dei profitti.
- Nel ricorso è importante formulare censure qualificabili come violazioni di legge (errori di diritto o inosservanza di norme procedurali), evitando rimostranze che si limitino a sindacare la valutazione delle prove o la logica delle inferenze dei giudici di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta non solo il rigetto ma anche conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende) commisurate al grado di colpa nella proposizione del ricorso.
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