Sentenza del 18/03/2019 n. 539 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IMU - Consorzi di bonifica - beni immobili strumentali - assoggettamento ad imposta - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta legittima: il consorzio di bonifica deve pagare l'IMU sugli immobili di sua proprietà o detenuti in qualità di concessionario, anche quando siano utilizzati esclusivamente per l'attività istituzionale di bonifica. Ai fini dell'imposta rileva l'accatastamento formale del bene, mentre non è decisivo il suo concreto impiego.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il consorzio contestava l'assoggettamento a IMU degli immobili, dei canali, degli scoli e delle idrovore utilizzati per lo svolgimento della propria attività istituzionale di bonifica, sostenendo che tali beni, in quanto strumentali e destinati a finalità pubbliche, non dovessero essere tassati. La decisione ha invece ritenuto che il consorzio fosse soggetto passivo dell'imposta in quanto concessionario delle aree demaniali e non semplice consegnatario dei beni. Inoltre, l'assoggettamento all'IMU dipende dalla classificazione catastale formale dell'immobile e non dal suo effettivo utilizzo strumentale o istituzionale.
Norme richiamate
Disciplina dell'IMU
La soggettività passiva e l'imponibilità dipendono dalla titolarità del diritto rilevante, inclusa la concessione su aree demaniali, e dalla classificazione catastale dell'immobile.
Normativa catastale
Per stabilire se un immobile è soggetto a imposizione rileva l'accatastamento formale, non il solo fatto che il bene sia concretamente utilizzato per finalità istituzionali o strumentali.
Massime di principio
- Gli enti pubblici o assimilati non sono automaticamente esenti dall'IMU per il solo fatto di perseguire finalità istituzionali o di interesse pubblico.
- Un concessionario di beni demaniali può essere considerato soggetto passivo IMU; non è sufficiente qualificarsi come semplice consegnatario per escludere l'imposizione.
- L'utilizzo strumentale, pubblico o istituzionale dell'immobile non prevale sulla sua classificazione catastale ai fini dell'assoggettamento all'imposta.
- In situazioni analoghe occorre verificare separatamente la titolarità o concessione del bene, la categoria catastale e l'eventuale specifica esenzione prevista dalla legge.
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