Cassazione Penale, Sentenza n. 9671/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva confermato gli arresti domiciliari per i capi A/10 e A/11 e aveva annullato la misura solo rispetto al capo A/24 per questioni di giurisdizione. In cassazione il difensore deduceva: (1) violazione dell'art. 273 c.p.p. e degli artt. 6, 7 e 10 c.p.p., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente alla gravità indiziaria, sostenendo che le intercettazioni e le comunicazioni tra il ricorrente e il padre erano ambigue e non dimostravano il contributo causale del ricorrente (cd. 'parlata'); contestava inoltre la giurisdizione per atti compiuti in Olanda e la discrepanza di esito rispetto al capo A/24; (2) violazione dell'art. 274, co.1 lett. c) c.p.p. e illogicità della motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura, deducendo la sporadicità e occasionalità delle condotte e che la gravità non poteva da sola giustificare la misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la giurisdizione italiana è stata correttamente riconosciuta alla luce della compartecipazione del ricorrente nell'importazione in Italia di ingenti partite di cocaina e del fatto che il ricorrente era stato consegnato all'Italia dalle autorità olandesi; non c'è contraddittorietà rispetto all'annullamento limitato del capo A/24 che riguardava un'ipotesi di detenzione di arma in Olanda. Quanto alla gravità indiziaria, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale basata sulle captazioni e sugli elementi documentali indicati (tra cui l'accertata ricezione da parte del ricorrente, per conto del padre, di 360.000 euro per una partita di cocaina, il pagamento di 325.000 euro alla consegna di altra partita e la successiva ricezione di 226.100 euro da Ascione). Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che la doglianza è generica e mira a rinnovare un apprezzamento di fatto circa l'esistenza delle esigenze cautelari: la gravità delle condotte, la rilevanza delle partite di stupefacente e i collegamenti con contesti criminali qualificati giustificavano la misura e la necessità di interrompere i collegamenti del ricorrente con quei contesti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.L. 28 ottobre 2020, n.137 conv. L. 18 dicembre 2020, n.176 art.23 commi 8 e 9
Procedura speciale applicata al procedimento; la sentenza indica che il procedimento in Cassazione è stato svolto secondo queste disposizioni eccezionali.
Art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per presunta carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, confermando la sufficiente motivazione del Tribunale sul punto.
Artt. 6, 7 e 10 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione ai requisiti di chiarezza e decifrabilità delle intercettazioni ('parlata'); la Corte ha ritenuto che la valutazione del Tribunale fosse adeguata e non viziata.
Art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla impugnazione delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura; la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a rimuovere la valutazione sul pericolo di reiterazione e sui gravi indizi.
Art. 110 cod. pen.
Riferimento alla partecipazione in concorso per i reati relativi allo stupefacente; la Corte ha condiviso il rilievo della compartecipazione nell'importazione per giustificare la giurisdizione italiana.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 art.73
Riferimento alla normativa sugli stupefacenti; la gravità indiziaria è stata valutata in relazione ai reati previsti da tale normativa per ingenti partite di cocaina.
Art. 6 cod. proc. pen. (richiamato nel testo)
Citato dal ricorrente in contestazione della estensione della giurisdizione; la Corte ha escluso la possibile applicazione per giustificare la decisione sul capo relativo alle condotte in Olanda.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare in maniera ampia questioni di fatto o valutazioni probatorie già compiute dal giudice del merito: censure generiche sulla valutazione dei fatti sono spesso dichiarate inammissibili.
- La giurisdizione italiana può essere riconosciuta anche per condotte parzialmente consumate all'estero se sussiste compartecipazione o concorso nell'importazione/commissione del reato in Italia e se è avvenuta consegna dell'imputato alle autorità italiane.
- Intercettazioni e flussi finanziari documentati (versamenti, ricevute di pagamento) costituiscono elementi forti per ritenere la gravità indiziaria in reati di traffico di stupefacenti; le contestazioni sulla cosiddetta 'parlata' richiedono deduzioni specifiche e non generiche per avere successo.
- Per impugnare una misura cautelare occorre fornire argomentazioni concrete e circostanziate sull'assenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione), non basta invocare la sporadicità delle condotte senza elementi probatori a supporto.
- La dichiarazione di inammissibilità in Cassazione comporta spesso condanne alle spese e, nei casi previsti, al pagamento di somme a carico del ricorrente; bisogna valutare la fondatezza giuridica del ricorso prima di proporlo.
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