Cassazione Penale, Ordinanza n. 28815/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, ritenuto responsabile nei gradi di merito del reato contravvenzionale previsto dall'art. 116, comma 15, cod. strada, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo dell'11 febbraio 2025. La difesa ha dedotto erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione. La censura ruota dunque esclusivamente sul calcolo del termine prescrizionale e sulla rilevanza della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla normativa c.d. Orlando, con contestazione della decisione di merito che non aveva ravvisato la maturazione della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione, affermando che il reato, commesso il 28 settembre 2019, rientra nel periodo di applicazione della legge n. 103 del 2017, e che, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20989 del 2025, la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen. continua ad applicarsi anche dopo la riforma introdotta dalla legge n. 134 del 2021 per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Poiché tra la sentenza di primo grado, pronunciata il 26 giugno 2023, e la sentenza di appello doveva computarsi il periodo di sospensione di un anno e sei mesi, alla data della decisione impugnata il termine prescrizionale non era decorso. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, cod. strada
Individua la fattispecie contravvenzionale per la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile nei gradi di merito.
art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen.
La sospensione del corso della prescrizione prevista dalla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 continua ad applicarsi ai reati commessi nel periodo 3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019, anche dopo la modifica del 2021.
art. 544 cod. proc. pen.
È richiamato come termine dal quale decorre la sospensione della prescrizione prevista dalla legge Orlando in relazione al deposito della motivazione della sentenza di primo e di secondo grado.
legge 23 giugno 2017, n. 103
È indicata come disciplina applicabile ai fatti commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, che prevedeva la sospensione della prescrizione nei termini descritti dalla Corte.
art. 2, comma 1, lett. a), legge 27 novembre 2021, n. 134
Ha modificato la disciplina previgente della prescrizione, ma non ha escluso, per i reati del periodo intermedio indicato, l'applicazione della sospensione prevista dalla legge Orlando.
art. 544 cod. proc. pen.
È richiamato nuovamente per individuare il termine di deposito della motivazione della sentenza di secondo grado ai fini del calcolo della sospensione.
Massime di principio
- Nei reati commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017 compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 cod. pen. continua a operare anche dopo la riforma introdotta dalla legge n. 134 del 2021.
- Nel giudizio di legittimità, una censura sulla prescrizione è manifestamente infondata quando il tempo di sospensione normativamente previsto deve ancora essere computato nel termine prescrizionale e, per effetto di tale computo, il reato non risulta estinto alla data della decisione impugnata.
- Ai fini della verifica della prescrizione, il giudice deve tenere conto del periodo di sospensione maturato tra la pronuncia della sentenza di primo grado e la decisione di appello, quando la disciplina applicabile lo preveda.
- L'inammissibilità del ricorso consegue quando la doglianza si risolve in una contestazione priva di fondamento rispetto al calcolo del termine prescrizionale, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28607/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28644/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28656/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28657/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28658/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28659/2025 del 05/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →