Sentenza n. 1726/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento “-a) del provvedimento di D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle manifestazioni sportive) n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Torino in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente il 30.9.2025, recante il divieto di accedere, per il periodo di un anno, con decorrenza dalla data di notifica, (i) “per l'intera giornata in cui si svolge l'incontro di calcio, a tutti gli impianti del territorio nazionale e/o estero, ove si disputeranno gli incontri della Nazionale Italiana di ogni categoria, gli incontri relativi ai tornei internazionali (Champions League, Europa League, Conference League e National League) e a quelli nazionali (TIM CUP), gli incontri, anche amichevoli, di tutte le squadre iscritte ai campionati professionistici e semiprofessionistici, e comunque tutti gli incontri di calcio internazionali, nazionali, regionali, provinciali e/o locali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C. o dal C.O.N.I. Il divieto di accesso vige nelle giornate in cui vengono svolte le manifestazioni sportive, nazionali e estere, e riguarda tutti i percorsi stradali, autostradali e ferroviari ivi compresi aree di servizio, stazioni ferroviarie ed aeroporti che, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, fossero interessate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive di cui sopra ovvero tutte le strade, vie o piazze limitrofe agli impianti ove si svolgono le partite riguardanti le squadre di calcio iscritte alle serie suddette e ai parcheggi, piazzali o luoghi di raccolta e raduno delle tifoserie, nonché i percorsi da questi ai luoghi dove si svolgono gli eventi sportivi e gli esercizi pubblici che abitualmente sono frequentati prima, durante e dopo gli incontri di calcio dalle tifoserie”; (ii) “per lo stesso periodo e con le stesse modalità”, alle aree circostanti l'“Allianz Stadium” e lo stadio olimpico “Grande Torino”, come indicate nei provvedimenti, laddove gli incontri di calcio si disputino presso i predetti impianti sportivi; (iii) “ai centri sportivi nei quali le squadre cittadine si allenano, nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno degli stessi e di ogni altro centro o impianto, per la medesima distanza, ove queste si radunino per svolgere gli allenamenti, la preparazione pre-campionato, eventuali ritiri o per disputare gare in trasferta, compresi i luoghi ove le squadre dimorino, prendano alloggio o che per qualsiasi altro motivo si radunino”; -b) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, anche non conosciuto”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di DASPO del Questore di Torino, della durata di un anno, con divieto di accesso a manifestazioni e impianti sportivi, aree limitrofe, luoghi di transito e centri di allenamento
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di DASPO con il quale il Questore di Torino gli aveva vietato, per un anno dalla notificazione, l'accesso a un'ampia serie di manifestazioni calcistiche nazionali e internazionali, agli impianti sportivi e alle relative aree circostanti, ai percorsi e luoghi di transito delle tifoserie, nonché ai centri sportivi e ai luoghi di raduno o alloggio delle squadre. Il testo della sentenza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio la Questura ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato; entrambe le parti hanno quindi chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha insistito sulla condanna dell'Amministrazione alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il provvedimento di DASPO era stato revocato in autotutela dalla Questura. Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate per metà, valorizzando l'apprezzabile intervento dell'Amministrazione in autotutela dopo la fase cautelare, e ha posto la restante metà a carico dell'Amministrazione in applicazione della soccombenza virtuale. L'Amministrazione è stata condannata a rifondere al ricorrente euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La revoca in autotutela dell'atto impugnato, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione, giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
rimborso del contributo unificato
Il rimborso del contributo unificato è posto a carico dell'Amministrazione resistente insieme alla restante metà delle spese di lite.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La revoca in autotutela dell'atto amministrativo impugnato, quando determina il venir meno dell'interesse alla decisione, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- In caso di cessazione della materia del contendere per revoca dell'atto impugnato, il giudice può regolare le spese mediante compensazione parziale e applicazione della soccombenza virtuale, tenendo conto sia dell'intervento favorevole dell'Amministrazione sia della probabile fondatezza originaria della domanda.
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