Cassazione Penale, Sentenza n. 25668/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza di conferma degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Catanzaro. Due motivi: (1) violazione dell'art. 273 c.p.p. e difetto della gravità indiziaria: il difensore sostiene che la motivazione del riesame sarebbe apparente, che l'operato del Romagnoli era atto lecito (parere/consulenza) e che egli era in congedo; contesta inoltre l'effettiva influenza su ufficiali della Capitaneria e la utilizzabilità di intercettazioni. (2) vizio di motivazione rispetto all'aggravante del "metodo mafioso": si contesta l'applicazione dell'aggravante perché non vi sarebbero elementi concreti che dessero alla condotta valenza intimidatoria o dimostrassero la consapevolezza della caratura criminale dei beneficiari; si invoca anche che il ricorrente non poteva conoscere la pericolosità dei soggetti per essere in pensione e senza accesso a banche dati.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. La decisione sottolinea che in Cassazione, quando si impugna una misura cautelare, non è consentita una rinnovata valutazione di fatto salvo la denuncia di violazioni di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione; perciò il primo motivo è inammissibile. Quanto al secondo motivo, il Tribunale del riesame ha motivato congruamente la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. rilevando la notorietà del clan, la solerzia del Romagnoli e il rischio sproporzionato assunto rispetto alla contropartita (prodotti alimentari), elementi che giustificano il sospetto di agevolazione mafiosa. La Corte rileva altresì che le indagini dovranno accertare l'entità della ricompensa per verificare la sussistenza del delitto di traffico di influenze illecite. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416 bis.1 cod. pen.
L'aggravante del "metodo mafioso" è stata ritenuta sussistente in relazione all'agevolazione del sodalizio: il Tribunale ha valutato la notorietà del clan, la solerzia e i rischi assunti dall'indagato sproporzionati rispetto alla contropartita, come indizi della volontà di agevolare l'organizzazione.
art. 273 cod. proc. pen.
Invocato dal difensore in tema di riesame cautelare; la Corte ricorda l'orientamento secondo cui in Cassazione le censure sulla gravità indiziaria sono ammissibili solo se denunciano violazioni di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione, e non per chiedere una diversa valutazione dei fatti.
art. 346-bis cod. pen.
Richiamato nel testo come riferimento al delitto contestato correlato alla mediazione illecita; la Corte osserva che l'entità della ricompensa dovrà essere accertata dalle indagini per verificare la corrispondenza del fatto al tipo di reato ipotizzato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento: la Corte dispone che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali.
art. 238 del regolamento attuativo del codice della navigazione
Citato dal difensore per sostenere che, in ragione del pensionamento, il ricorrente non poteva conoscere pregiudizi dei soggetti e non aveva accesso a banche dati; la Corte non ritiene questo argomento convincente rispetto agli indizi emersi.
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro misure cautelari personali la Corte non può riformare la valutazione di fatto fatta dal giudice di merito: sono ammissibili soltanto censure che deducano violazioni di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione.
- La qualificazione del comportamento come "traffico di influenze illecite" richiede elementi che mostrino non una mera prestazione lecita di consulenza, ma l'impiego di relazioni o influence per ottenere vantaggi in cambio di mediazione illecita.
- L'aggravante del "metodo mafioso"/agevolazione di organizzazione mafiosa può essere ricavata anche da elementi indiziari: notorietà del clan nel contesto, pronta disponibilità dell'agente verso i mandanti e rischio sproporzionato rispetto alla contropartita possono far ritenere la consapevolezza e la finalità di agevolazione.
- La semplice affermazione di non aver avuto accesso a informazioni (es. per pensionamento) non esclude di per sé la responsabilità se dagli elementi investigativi emergono elementi di collegamento e di vantaggio indebito.
- Le intercettazioni e la congruenza logica del quadro indiziario, se valorizzate dal giudice di merito con motivazione adeguata, possono sostenere la sussistenza dei gravi indizi richiesti per misure cautelari; il ricorso in Cassazione non è la sede per ridiscutere tale valutazione di merito.
- Se si contesta l'entità del vantaggio ottenuto come elemento necessario per integrare il reato, occorrerà che le indagini accertino concretamente il valore della mediazione o utilità ricevuta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25638/2024 del 01/07/2024
- Sentenza penale · 1 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25639/2024 del 01/07/2024
- Sentenza penale · 1 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25640/2024 del 01/07/2024
- Sentenza penale · 1 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25641/2024 del 01/07/2024
- Sentenza penale · 1 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25645/2024 del 01/07/2024
- Sentenza penale · 1 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25647/2024 del 01/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →