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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34345/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

Un avvocato aveva agito davanti al Tribunale ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati in relazione a un incarico conferitogli da un cliente per il recupero di un credito di euro 75.000,00. Il tribunale aveva liquidato solo parte del compenso richiesto, escludendo l'attività stragiudiziale perché ritenuta complementare a quella giudiziale, e aveva altresì rigettato l'eccezione di prescrizione presuntiva. Nel corso del giudizio il convenuto aveva dedotto di non essere stato informato, al momento del conferimento dell'incarico, che il professionista non era iscritto nelle liste per il gratuito patrocinio, circostanza asseritamente determinante nella scelta del difensore; aveva quindi chiesto prova testimoniale su tale punto, ma il tribunale l'aveva negata ritenendo alcuni capitoli pacifici e altri irrilevanti, poiché relativi a un diverso profilo di inadempimento riservato ad altra sede. Con il ricorso per cassazione il cliente ha dedotto: (1) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la mancata informazione sulla impossibilità di accedere al gratuito patrocinio; (2) violazione di norme processuali e costituzionali per il mancato accoglimento della prova testimoniale; (3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese, nonostante la domanda dell'avvocato fosse stata accolta solo parzialmente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, qualificando la mancata ammissione della prova testimoniale sul punto dell'omesso avvertimento circa il gratuito patrocinio come omissione di esame di un fatto decisivo. Tale circostanza era infatti rilevante sia come fondamento dell'autonoma pretesa di inadempimento e risarcitoria che il cliente si era riservato di proporre separatamente, sia come eccezione di inadempimento nel presente giudizio, quindi come fatto impeditivo della domanda di pagamento dei compensi. I restanti due motivi sono stati dichiarati assorbiti. L'ordinanza del Tribunale di Bergamo è stata cassata con rinvio al medesimo tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma processuale che ha consentito l'introduzione del procedimento sommario di cognizione per la domanda di pagamento dei compensi professionali.

  • art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011

    art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011

    richiamato quale base del rito applicato alla controversia sui compensi professionali.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la condanna alle spese di lite secondo il principio di soccombenza.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.

    utilizzato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo da parte del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.

    utilizzato per denunciare la violazione di norme di diritto e processuali.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost.

    invocati in relazione al diritto di difesa e al giusto processo, con riferimento al mancato ammissione della prova testimoniale.

  • artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244, cod. proc. civ.

    richiamati a sostegno della censura processuale sulla valutazione e ammissione delle prove testimoniali.

  • art. 92 c.p.c.

    violazione dell’art. 92, cod. proc. civ.

    invocato per contestare la mancata compensazione, anche parziale, delle spese nonostante l'accoglimento solo parziale della domanda.

Massime di principio

  • In una controversia sul pagamento dei compensi professionali, la mancata informazione al cliente su una circostanza determinante per la scelta del difensore può assumere rilievo non solo come distinto inadempimento professionale, ma anche come eccezione di inadempimento idonea a incidere sulla fondatezza della pretesa creditoria.
  • Il giudice di merito non può escludere la prova testimoniale su un fatto decisivo limitandosi a qualificarlo come tema riservato a un diverso futuro giudizio, quando quel medesimo fatto è già dedotto come fatto impeditivo della domanda nel processo pendente.
  • L'omesso esame di una circostanza decisiva sussiste quando il giudice non consideri un fatto che, se valutato, potrebbe incidere sulla decisione, specie se relativo a un obbligo informativo professionale incidente sul rapporto contrattuale e sulla legittimità della richiesta di pagamento.
  • Quando una domanda è accolta solo parzialmente, la regolazione delle spese deve confrontarsi con l'effettiva soccombenza reciproca o parziale, secondo i criteri dell'art. 92 c.p.c., sebbene nel caso concreto tale questione sia stata assorbita dalla cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieMandatoSpese di liteProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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