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Sentenza

Sentenza n. 1638/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto rettorale e verbale della commissione didattica che hanno ammesso la ricorrente al secondo anno del corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche riconoscendo soltanto 29 CFU dei 104 richiesti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (studentessa candidata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti con cui l’Università, pur ammettendola al secondo anno del corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, ha riconosciuto soltanto 29 dei 104 CFU richiesti sulla base della precedente carriera accademica italiana ed estera. Ha dedotto la violazione della Convenzione di Lisbona, dell’art. 3 l. 241/1990, dei regolamenti didattici di Ateneo e del corso di laurea, delle linee guida interne e del bando di iscrizione ad anni successivi al primo. Ha contestato, in particolare, il difetto di motivazione, l’omessa esplicitazione delle fasi di confronto tra gli insegnamenti sostenuti e quelli del corso di destinazione e della valutazione di congruità degli obiettivi formativi, nonché l’assenza di una puntuale motivazione per il mancato riconoscimento di numerosi crediti. Ha inoltre dedotto contraddittorietà rispetto alla precedente valutazione, violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, carenza di istruttoria, illogicità, travisamento, disparità di trattamento, incompetenza della commissione e illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di revisione. L’Università ha chiesto il rigetto e ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la ricorrente non aveva rinnovato l’iscrizione per l’anno accademico successivo né sostenuto esami. La ricorrente ha dichiarato di conservare interesse alla decisione anche ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha escluso l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo sufficiente la dichiarazione della ricorrente di interesse alla definizione del giudizio ai fini risarcitori, secondo il principio enunciato dall’Adunanza plenaria n. 8/2022. Nel merito ha accolto le censure relative al difetto di motivazione. Il regolamento didattico di Ateneo impone il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti e richiede un’adeguata motivazione per quelli non riconosciuti; il regolamento del corso e il bando prevedono una valutazione articolata in tre fasi: confronto tra gli insegnamenti sostenuti e quelli del manifesto degli studi, verifica della congruità degli obiettivi formativi e determinazione dei CFU riconoscibili. La commissione si è invece limitata a riportare giudizi conclusivi e formule generiche, quali “non congruo, ai criteri stabiliti al verbale n. 1” oppure “riferito a CdL triennale e/o Master di I livello”, senza indicare le ragioni concrete della non congruità e senza rendere ricostruibile l’iter logico seguito. Il TAR ha inoltre rilevato l’assoluta carenza di motivazione per il mancato riconoscimento dei CFU relativi all’esame di fisiopatologia clinica delle malattie, essendo stata lasciata vuota la relativa voce della tabella. Ha respinto, invece, le censure di incompetenza della commissione, poiché il bando attribuiva la valutazione a una commissione nominata dal Consiglio del corso di studio e non imponeva né la provenienza dei componenti da uno specifico dipartimento né una composizione di quattro membri. Sono state assorbite le ulteriori censure non esaminate. Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati, con annullamento del decreto rettorale e del verbale n. 2 nella parte relativa al riconoscimento di soli 29 CFU. È stata respinta la domanda di accertamento del diritto al riconoscimento integrale dei 104 CFU e all’immatricolazione, trattandosi di valutazioni tecnico-discrezionali riservate all’organo competente, che dovrà riesaminare la posizione entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’Università è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    se sussiste l’interesse ai fini risarcitori

    La dichiarazione dell’interesse risarcitorio, una volta venuto meno l’interesse all’annullamento, è condizione necessaria e sufficiente affinché il giudice accerti l’eventuale illegittimità dell’atto impugnato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito di fissare sollecitamente l’udienza di merito in luogo della definizione della domanda cautelare.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione amministrativa; nel caso concreto la motivazione degli atti di riconoscimento dei CFU è stata ritenuta apparente e insufficiente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La relativa violazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma la censura non è stata esaminata, essendo stata assorbita.

  • art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Messina

    i regolamenti assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente; il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato

    Il riconoscimento dei crediti deve tendere al maggior numero possibile e il diniego, anche parziale, deve essere specificamente motivato.

  • art. 14 del Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche

    riconoscimento del maggior numero possibile di CFU maturati dal richiedente, qualora questi siano stati acquisiti negli stessi SSD del Piano di Didattica Programmata del Corso

    La valutazione deve considerare il percorso formativo, gli esami, gli studi teorici e le esperienze pratiche, applicando il criterio del maggior riconoscimento possibile nei medesimi settori scientifico-disciplinari.

  • Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997, ratificata in Italia con l. 148/2002

    La ricorrente ne ha invocato le disposizioni sul riconoscimento dei titoli e sull’onere dell’organismo valutatore di dimostrare il mancato possesso dei requisiti; la sentenza ha fondato l’accoglimento sul difetto di motivazione derivante dalla disciplina regolamentare e dal bando.

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato in relazione al precedente giudizio promosso contro il silenzio dell’Università sull’istanza di accesso; non costituisce la base della decisione finale.

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato in relazione al precedente giudizio sul silenzio dell’amministrazione; non costituisce la base della decisione finale.

Massime di principio

  • Quando una disciplina universitaria prevede il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti pregressi, l’amministrazione deve motivare specificamente il mancato riconoscimento di ciascun credito o gruppo omogeneo di crediti, rendendo ricostruibili le ragioni della decisione.
  • Nel procedimento di riconoscimento dei CFU articolato in confronto degli insegnamenti, valutazione della congruità degli obiettivi formativi e determinazione dei crediti riconoscibili, la motivazione non può limitarsi al giudizio conclusivo di congruità o non congruità, ma deve dare conto delle valutazioni svolte nelle fasi precedenti.
  • Formule generiche come “non congruo secondo i criteri” o il mero riferimento al fatto che un insegnamento appartenga a un corso triennale o a un master non sono sufficienti a motivare il mancato riconoscimento dei crediti, se non consentono di comprendere il confronto tra gli obiettivi e i programmi degli insegnamenti.
  • L’assenza di qualsiasi motivazione, anche sintetica, nella tabella relativa a uno specifico esame rende illegittima la determinazione di non riconoscimento dei relativi CFU per difetto di motivazione.
  • Il giudice amministrativo può annullare la valutazione universitaria carente di motivazione, ma non può sostituirsi all’organo accademico nell’accertamento tecnico-discrezionale della congruità degli insegnamenti e nella determinazione dei CFU riconoscibili; spetta all’amministrazione rieditare il potere entro il termine fissato dal giudice.
  • Quando l’interesse all’annullamento viene meno, la dichiarazione dell’interesse a una possibile tutela risarcitoria consente al giudice di accertare l’eventuale illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiMotivazione del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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