Sentenza n. 1462/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta del 20/10/2025 di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del MAECI sulla richiesta di appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in relazione alla richiesta del 20 ottobre 2025 di fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica italiana a Islamabad, finalizzato alla formalizzazione della domanda di visto d’ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, la sede diplomatica ha convocato il ricorrente per formalizzare l’istanza; il ricorrente ha dichiarato di essere soddisfatto dell’avvio del procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione, nelle more del giudizio, aveva dato seguito alla richiesta mediante la convocazione del ricorrente e l’avvio del procedimento di formalizzazione della domanda di visto. Le spese di lite sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente, in ragione della ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica ha riscontrato positivamente la richiesta.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio promosso contro il silenzio dell’amministrazione, l’amministrazione adotta una condotta sopravvenuta che soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente e quest’ultimo dichiara di essere soddisfatto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La fissazione dell’appuntamento presso una sede diplomatica per la formalizzazione dell’istanza di visto costituisce avvio del relativo procedimento amministrativo e rende attuale la soddisfazione della pretesa azionata contro il silenzio, se il ricorrente la riconosce come satisfattiva.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l’amministrazione abbia riscontrato positivamente la richiesta entro un termine ritenuto ragionevole, fermo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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