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Sentenza

Sentenza n. 322/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - della nota prot. n. 1662 del 26 gennaio 2021 con cui il dirigente dell'Area Tecnica Urbanistica del Comune di Squinzano ha rigettato l'istanza di condono edilizio n. 665 del 9 dicembre 2004 presentata dal sig. Bandello in relazione all'immobile sito in Casalabate, Marina di Squinzano, alla via del Gattuccio 22; - di ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso, ivi compreso il preavviso di rigetto dell’11 novembre 2020.

Giustizia amministrativa202100585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego definitivo di istanza di condono edilizio relativa a un immobile realizzato senza titolo nella fascia costiera dei 300 metri dal mare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di condono presentata ai sensi del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa o insufficiente valutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; la violazione degli artt. 32 l. 326/2003 e 32 e seguenti l. 47/1985, dell'art. 142 d.lgs. 42/2004 e dell'art. 45, comma 2, lett. a), del PPTR; la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, l'erronea presupposizione, l'eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà, illogicità, irrazionalità, ingiustizia e disparità di trattamento. In particolare, ha sostenuto che il vincolo paesaggistico gravante sulla fascia dei 300 metri dal mare sarebbe stato introdotto dopo la realizzazione dell'immobile e non avrebbe quindi impedito la sanatoria; ha contestato inoltre la mancata trasmissione degli atti alla Soprintendenza, l'insufficienza della motivazione circa la natura non assoluta del vincolo e l'applicabilità dell'esclusione prevista dall'art. 142, comma 2, d.lgs. 42/2004.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa all'art. 10-bis l. 241/1990, poiché il provvedimento impugnato richiamava espressamente le osservazioni del privato e spiegava le ragioni della loro inidoneità a superare il preavviso di diniego. L'amministrazione non era tenuta a confutare analiticamente ogni argomento, essendo sufficiente una motivazione chiara sulle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Nel merito, il TAR ha ritenuto corretta la conclusione comunale secondo cui l'immobile, ricadendo nella fascia dei 300 metri dal mare, era soggetto a vincolo paesaggistico già anteriormente alla sua realizzazione: il vincolo risultava dall'art. 51, lett. f), l.r. 56/1980 e, a livello nazionale, dal d.l. 312/1985, convertito dalla l. 431/1985. Difettava quindi la condizione prevista dall'art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, che consente la sanatoria solo per opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo, oltre agli ulteriori presupposti indicati dalla norma. Il richiamo all'art. 142, comma 2, d.lgs. 42/2004 è stato giudicato irrilevante, sia per la mancata dimostrazione delle condizioni di esclusione sia perché la tutela dell'area costiera derivava anche dalla normativa regionale. È stata ritenuta irrilevante anche la distinzione tra vincolo assoluto e relativo, poiché la disciplina del condono esclude gli immobili abusivi realizzati in area vincolata senza distinguere in base alla natura del vincolo. Non era necessaria la trasmissione degli atti alla Soprintendenza, perché il Comune non aveva espresso una valutazione di compatibilità paesaggistica, ma aveva rilevato l'assenza di un presupposto legale per il condono. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il riscontro alle osservazioni del privato non deve confutare analiticamente ogni deduzione, ma deve esporre in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto per cui le osservazioni non superano i motivi ostativi.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego deve essere adeguatamente motivato, ma la motivazione è sufficiente quando individua chiaramente il presupposto legale ostativo alla sanatoria.

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: … d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

    La sanatoria è preclusa, alle condizioni previste dalla disposizione, quando il vincolo paesaggistico sia stato istituito anteriormente alla realizzazione dell'opera abusiva. La disciplina deve essere interpretata restrittivamente, trattandosi di normativa eccezionale.

  • art. 142, comma 2, d.lgs. 42/2004

    L'eventuale esclusione dal vincolo ex lege deve essere dimostrata e non incide, secondo la sentenza, sulla tutela derivante anche da una disciplina regionale.

  • art. 51, lett. f), l.r. 56/1980

    La disposizione regionale costituiva, già prima della realizzazione dell'immobile, una fonte del vincolo paesaggistico relativo ai territori costieri.

  • art. 1 d.l. 312/1985, convertito dalla l. 431/1985

    sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare

    La fascia costiera dei 300 metri è sottoposta a vincolo paesaggistico e tale vincolo, essendo anteriore alla costruzione, può impedire il condono.

Massime di principio

  • Ai fini del condono edilizio disciplinato dall'art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, la realizzazione dell'opera abusiva anteriormente all'imposizione del vincolo paesaggistico costituisce una condizione necessaria per la sanabilità; se il vincolo era già vigente al momento della costruzione, la sanatoria è preclusa nei casi previsti dalla norma.
  • La preclusione al condono prevista per gli immobili abusivi realizzati in area vincolata opera indipendentemente dalla qualificazione del vincolo come assoluto o relativo, poiché la disciplina condonistica mira a escludere dalla sanatoria le opere realizzate in violazione dei vincoli esistenti all'epoca della costruzione.
  • Nel procedimento amministrativo, l'obbligo di esaminare le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 è assolto quando il provvedimento indica chiaramente le ragioni per cui esse non superano i motivi ostativi; non è necessaria la confutazione analitica di ogni singolo argomento.
  • Quando il diniego di condono si fonda sull'assenza di un presupposto legale per la sanatoria, senza una valutazione discrezionale di compatibilità paesaggistica, non è necessaria la trasmissione degli atti alla Soprintendenza per una valutazione paesaggistica.
  • L'esclusione dal vincolo paesaggistico prevista dalla normativa statale deve essere concretamente dimostrata e non è comunque decisiva quando la tutela dell'area deriva anche da una disciplina regionale autonomamente applicabile.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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