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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05432/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il provvedimento riguarda la revoca della detenzione domiciliare precedentemente concessa a un condannato, disposta dal tribunale di sorveglianza per condotte serbate nel corso della misura alternativa. Con il ricorso per cassazione il condannato ha dedotto la nullità assoluta dell'ordinanza impugnata per l'omesso avviso dell'udienza camerale al difensore da lui nominato in aggiunta al precedente difensore. La censura si fondava quindi su un vizio del contraddittorio in sede di sorveglianza, sostenendo che la mancata comunicazione dell'avviso a uno dei due difensori avesse inciso sulla validità della decisione di revoca.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la nullità a regime intermedio derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di udienza camerale a uno dei difensori deve essere eccepita, al più tardi, entro la deliberazione; nel caso di specie l'eccezione non risultava proposta dal difensore presente in udienza. Di conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., in assenza di elementi per escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non emergano profili di assenza di colpa.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso.

  • art. 175 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma la Corte qualifica il vizio dedotto come nullità a regime intermedio, soggetta a sanatoria se non tempestivamente eccepita.

Massime di principio

  • La mancata notificazione dell'avviso di udienza camerale a uno dei difensori integra una nullità a regime intermedio, non assoluta, che deve essere dedotta non oltre il momento della deliberazione, anche se all'udienza non compaiono né il condannato né l'altro difensore ritualmente avvisati.
  • Se la nullità relativa al contraddittorio non viene tempestivamente eccepita dal difensore presente, la censura è preclusa e non può essere validamente riproposta per la prima volta in cassazione.
  • Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti del tribunale di sorveglianza, la revoca della detenzione domiciliare può essere confermata quando il ricorso si limiti a dedurre un vizio processuale ormai sanato o non tempestivamente eccepito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove non emerga assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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