Cassazione Penale, Sentenza n. 03038/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per più episodi di peculato, deducendo due motivi: (1) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 323-bis c.p. (attenuante speciale per danno patrimoniale di speciale tenuità), sostenendo che la Corte d'appello avrebbe valutato solo il danno e non tutti i parametri dell'art. 133 c.p. e quindi avrebbe dovuto riconoscere l'attenuante e ridurre le sanzioni accessorie; (2) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. (attenuante comune per speciale tenuità del lucro), sostenendo che la Corte d'appello avrebbe valutato la tenuità solo in relazione all'importo complessivo e non per ciascun fatto-reato, e che il danno per singolo episodio sarebbe stato di entità tale da integrare l'attenuante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale ha correttamente valutato la vicenda nel suo complesso, tenendo conto della reiterazione delle appropriazioni in un breve arco temporale, del carattere continuato e della posizione apicale del comandante della polizia municipale, elementi incompatibili con la concessione dell'attenuante speciale dell'art. 323-bis c.p. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che l'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4 c.p. va valutata sulla base del danno patrimoniale cagionato da ciascun singolo fatto-reato e che tale attenuante è riservata ai casi in cui il danno sia lievissimo o di valore pressoché irrisorio; nel caso concreto per singolo episodio risultavano somme pari o superiori a euro 184,00 e in alcuni casi il mancato introito complessivo era maggiore anche per effetto di maggiorazioni di legge, di talché l'attenuante è stata esclusa correttamente. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 323-bis cod. pen.
L'attenuante speciale per danno patrimoniale di speciale tenuità va valutata considerando la vicenda nel suo complesso; in caso di appropriazione multipla e continuata, specie se commessa da soggetto in posizione apicale nella P.A., l'attenuante può essere esclusa anche se singoli importi non sono elevati.
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
L'attenuante comune per speciale tenuità del lucro richiede che il pregiudizio economico cagionato per il singolo fatto-reato sia lievissimo (valore pressoché irrisorio); la valutazione si riferisce al danno patrimoniale di ciascun episodio e non alla gravità complessiva della vicenda.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i parametri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche e per la valutazione dell'intensità del dolo e degli altri indici rilevanti ai fini della concessione di attenuanti; va considerato insieme alle norme sulle attenuanti speciali.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Criteri di impugnazione in Cassazione relativi a vizi di motivazione e inosservanza di norme: la Corte ha ritenuto i motivi fondati su mera riesame critico della valutazione di merito e non su manifesta illogicità o errore di diritto.
art. 317-bis cod. pen.
Norma richiamata nel ricorso (o nella motivazione) in relazione all'ambito dei reati contro la P.A.; la Corte non ha ritenuto che l'interpretazione delle attenuanti debba essere estesa in modo da rendere superflua la disciplina speciale dell'art. 323-bis.
Massime di principio
- Per l'attenuante speciale dell'art. 323-bis c.p. in reati contro la pubblica amministrazione il giudice può e deve valutare la vicenda nel suo complesso: condotte reiterate, continuità temporale e ruolo apicale nella P.A. pesano contro la concessione dell'attenuante, anche se i singoli importi non sono elevati.
- L'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4 c.p. va valutata rispetto al danno patrimoniale causato da ciascun singolo fatto-reato: è riservata ai casi di danno lievissimo o di valore pressoché irrisorio e non all'insieme degli episodi.
- Nei reati continuati o plurimi che offendono la P.A., le due attenuanti (art. 323-bis e art. 62 n.4) vanno considerate distintamente; l'esistenza di una non esclude automaticamente l'altra, ma i parametri applicativi sono diversi.
- La posizione di ufficiale o incaricato di pubblico servizio aggrava la valutazione delle circostanze e della gravità del fatto: la violazione della fiducia pubblica e il pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione sono elementi ostativi alle attenuanti.
- In Cassazione i motivi che si limitano a chiedere una rivalutazione dei fatti o a proporre una diversa lettura della prova senza dimostrare manifesta illogicità o errore di diritto sono, di norma, inammissibili e destinati al rigetto.
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