Sentenza del 18/09/2015 n. 18386 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Marche sostenendo che, nell'anno 2000, la società fosse già obbligata a iscriversi al Consorzio PolieCo e a versare il relativo contributo, con conseguente assoggettamento a IVA. Secondo l'Agenzia, il D.L. n. 355 del 2003, art. 10, non avrebbe differito l'obbligo sostanziale, ma avrebbe soltanto consentito di regolarizzare tardivamente la posizione entro il 31 marzo 2004. La società ha resistito, sostenendo invece che l'obbligo contributivo e di partecipazione al Consorzio fosse differito e, comunque, che l'IVA non fosse dovuta sul contributo non riaddebitato ai clienti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, confermando che il D.L. n. 355 del 2003, art. 10, aveva portata generale e aveva differito al 31 marzo 2004 sia l'obbligo di partecipazione al Consorzio PolieCo sia gli obblighi contributivi e le relative sanzioni, fatti salvi soltanto gli effetti dei provvedimenti sanzionatori ormai definitivi. Pertanto, per l'anno 2000, non sussisteva l'obbligo della società di corrispondere l'IVA sul contributo consortile. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 48, commi 1, 2 e 5
Al Consorzio partecipano ...
La norma istituiva il Consorzio PolieCo, prevedeva l'obbligo di partecipazione per i soggetti individuati e stabiliva che il Consorzio fosse finanziato anche dai contributi dei partecipanti.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies
Prevedeva sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi di partecipazione e contribuzione al Consorzio.
L. n. 93 del 2001, art. 10, comma 4
Introdusse le sanzioni per il mancato adempimento dell'obbligo di partecipazione al Consorzio entro il termine inizialmente previsto.
D.L. n. 286 del 2001, art. 1, comma 2, convertito dalla L. n. 335 del 2001
Prorogò il termine per l'adempimento dell'obbligo di partecipazione al Consorzio al 31 ottobre 2001.
D.L. n. 355 del 2003, art. 10, convertito dalla L. n. 47 del 2004
La decorrenza degli obblighi di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 48, comma 2 e art. 51, comma 6-ter, e successive modificazioni, nonchè delle sanzioni previste dal medesimo art. 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, è differita al 31 marzo 2004. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi
La Corte ha interpretato la disposizione come un differimento generale, fino al 31 marzo 2004, dell'obbligo di partecipazione al Consorzio, degli obblighi contributivi e delle relative sanzioni, non come una semplice proroga per la regolarizzazione.
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 6
Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi, dalla data di pubblicazione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 48, comma 2 e art. 51, comma 6-ter
La disposizione conferma il superamento degli obblighi e delle sanzioni previsti dalla precedente disciplina, salvaguardando soltanto i provvedimenti sanzionatori già divenuti definitivi.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 3, 13 e 54
Sono state richiamate dall'Agenzia in relazione alla pretesa imponibilità IVA del contributo consortile e ai poteri di accertamento, ma la questione è stata risolta in via preliminare escludendo l'esistenza dell'obbligo contributivo per il 2000.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
La società aveva contestato la qualificazione come motivo nuovo dell'argomento relativo al mancato riaddebito dell'IVA ai clienti; tale ricorso incidentale è rimasto assorbito dopo il rigetto del ricorso principale.
Massime di principio
- Quando una norma successiva differisce espressamente la decorrenza di un obbligo e delle relative sanzioni, il differimento può riguardare l'esistenza stessa dell'obbligo nel periodo anteriore, non soltanto la possibilità di regolarizzarlo tardivamente.
- In presenza di una disposizione con formulazione generale, l'interpretazione deve comprendere tutti gli obblighi espressamente richiamati, inclusi gli obblighi di iscrizione, partecipazione e contribuzione, salvo esclusioni testuali.
- La clausola che fa salvi i provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi non implica necessariamente che l'obbligo sostanziale fosse vigente nel periodo precedente; tutela soltanto le sanzioni ormai definitive.
- Ai fini dell'IVA, la debenza dell'imposta presuppone l'esistenza di una prestazione o di un contributo imponibile secondo la disciplina applicabile nel periodo interessato; se l'obbligo contributivo non era vigente, non può essere automaticamente assoggettato a IVA.
- Le questioni ulteriori, come il mancato riaddebito dell'imposta ai clienti o la natura dei beni, possono diventare irrilevanti se viene esclusa a monte l'esistenza dell'obbligo principale.
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