Cassazione Civile, Ordinanza n. 03048/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietari)
La controversia
La controversia riguarda la divisione di un complesso immobiliare caduto in comunione ereditaria tra più coeredi. In primo grado era stata ritenuta la non comoda divisibilità del bene e ne era stata disposta la vendita all'incanto; successivamente, nel corso del giudizio, era stata avanzata istanza di attribuzione del bene ad alcuni condividenti con conguaglio a favore dell'altro. La Corte d'appello, nel giudizio riassunto dopo una precedente cassazione con rinvio limitata a un profilo specifico, aveva dichiarato cessata la materia del contendere ritenendo che, per effetto di una decisione già intervenuta sulla richiesta di attribuzione e divenuta definitiva, la questione fosse ormai coperta da giudicato. Contro tale sentenza il condividente soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma la Corte ha esaminato in via preliminare la tempestività dell'impugnazione, rilevando che la sentenza impugnata era stata notificata via PEC al difensore del ricorrente il 23 novembre 2021 e che, di conseguenza, il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. era scaduto il 22 gennaio 2022; il ricorso, notificato solo il 18 marzo 2022, risultava quindi tardivo. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante che il difensore destinatario della notifica fosse anche codifensore e, in appello, avesse agito anche in proprio, richiamando il principio secondo cui la notifica della sentenza a uno solo dei difensori è comunque idonea a far decorrere il termine breve.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata. Tale rilievo è stato ritenuto preliminare e assorbente rispetto a ogni altra questione, inclusa la richiesta di riunione con un separato giudizio di revocazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti ed è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione; nel caso concreto il termine era spirato prima della notifica del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, che impone l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza impugnata a uno dei difensori della parte, quando il potere di rappresentanza sia disgiuntivo o anche solo in presenza di più difensori, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la tempestività va verificata con riferimento alla data di notificazione della sentenza e alla successiva data di notificazione del ricorso; se quest'ultima avviene oltre il termine breve, il ricorso è inammissibile.
- L'eventuale qualità del difensore destinatario della notifica come codifensore o come parte che abbia agito anche in proprio non impedisce, di per sé, il decorso del termine breve, se la notificazione è rituale e indirizzata al difensore della parte.
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna alle spese secondo soccombenza e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02944/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02945/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02947/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02952/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02963/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02965/2023 del 01/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →