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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35341/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendolo generico e proposto fuori dai casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una sentenza del giudice dell'udienza preliminare che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato la pena concordata tra imputato e pubblico ministero per un reato di detenzione/cessione di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione sia quanto al mancato esame delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., sia quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che il ricorso è generico e, soprattutto, è proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., per cui non può essere scrutinato nel merito.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base del patteggiamento, con applicazione della pena concordata tra le parti

  • art. 73, co. 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice posta a fondamento del reato oggetto di applicazione della pena

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per lamentare il mancato rilievo di cause di proscioglimento evidenti

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita i casi in cui è proponibile ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; il ricorso proposto fuori da tali casi è inammissibile

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; fuori da tali ipotesi il ricorso è inammissibile.
  • La deduzione del vizio di motivazione sul mancato rilievo delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è scrutinabile se il ricorso contro il patteggiamento è proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
  • Nel giudizio di legittimità, un ricorso generico e non rientrante nei limiti normativi di impugnazione della sentenza di patteggiamento può essere dichiarato inammissibile de plano.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

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