Sentenza del 20/04/2015 n. 2330 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IRES - Rivalutazione dei beni - Immobili - Determinazione del costo rivalutabile - Spese incrementative - Rilevano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, ai fini della rivalutazione, il costo storico dell'immobile deve comprendere anche le spese incrementative contabilizzate in bilancio e imputate al cespite. Tali costi concorrono pertanto alla determinazione del valore sul quale effettuare la rivalutazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del costo storico e, quindi, del costo rivalutabile di un immobile ai fini della rivalutazione prevista dagli articoli 10-16 della legge n. 342/2000. In particolare, si discute se nel costo dell'immobile debbano essere incluse anche le spese incrementative sostenute, iscritte in bilancio e imputate al relativo cespite.
Norme richiamate
Legge n. 342/2000, articoli 10-16
La disciplina consente la rivalutazione dei beni d'impresa e richiede di individuare il costo storico del bene rivalutato. Tale costo comprende anche le spese incrementative regolarmente capitalizzate e imputate al cespite.
D.M. n. 162 del 13 aprile 2001
Il regolamento di attuazione della rivalutazione deve essere applicato considerando, nella determinazione del costo del bene, anche gli oneri incrementativi iscritti in bilancio e riferibili direttamente all'immobile.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale fa riferimento al costo storico di un bene rivalutabile, occorre considerare non solo il prezzo originario, ma anche le spese incrementative capitalizzate e imputate contabilmente al bene.
- La corretta contabilizzazione e documentazione delle spese incrementative è essenziale per dimostrare che esse fanno parte del costo rivalutabile.
- Non tutte le spese sostenute sull'immobile rilevano automaticamente: devono avere natura incrementativa, essere iscritte in bilancio e risultare riferibili al cespite.
- In caso di controllo fiscale, la determinazione del valore rivalutabile dovrebbe essere supportata da fatture, scritture contabili, schede cespite e documentazione che dimostri la capitalizzazione delle spese.
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