Cassazione Penale, Sentenza n. 697/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, annullando la sentenza impugnata e rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze. Il motivo centrale è stato l'obbligo, a fronte di una diversa valutazione delle prove dichiarative decisive, di procedere alla rinnovazione dibattimentale mediante l'esame del perito grafologo, che non è stato eseguito.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava l'errata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte della Corte d'appello che, ribaltando l'assoluzione di primo grado, ha ritenuto decisivo il contenuto della consulenza tecnicografologica senza procedere all'escussione del perito. In particolare: 1) mancata rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p. (co. bis e co. 3) rispetto alla consulenza del perito grafologo ritenuta decisiva; 2) rinnovazione parziale limitata alla sola audizione della persona offesa e non del consulente; 3) travisamento della prova circa il riconoscimento operato dalla persona offesa. La Corte di cassazione ha ritenuto che le dichiarazioni del perito, essendo prove dichiarative, dovevano essere rinnovate oralmente se decisive per la riforma dell'assoluzione, secondo il principio consolidato (Sez. U. n. 14426/2019).
Norme richiamate
Art. 603 c.p.p.
imposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (esame di testi e consulenti) quando il giudice d'appello, per diverso apprezzamento di prove dichiarative decisive, riforma una sentenza di primo grado
D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8, convertito nella L. 18/12/2020 n.176; modificato dall'art.16 D.L. 30/12/2021 n.228, L.25/02/2022 n.15
regola il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto in via transitoria (richiamato nella motivazione processuale, non decisivo sul merito)
Giurisprudenza: Sez. U. n. 14426 del 28/01/2019, Rv.275112
afferma che le dichiarazioni rese dal perito o consulente tecnico sono prove dichiarative e, se decisive per la riforma di una sentenza, devono essere rinnovate oralmente nel giudizio d'appello mediante escussione del perito
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello modifica una valutazione probatoria basata su dichiarazioni rese in dibattimento, e tali dichiarazioni sono decisive, deve procedere alla rinnovazione dell'istruttoria attraverso l'esame diretto dei testi o dei consulenti tecnici coinvolti.
- Le consulenze tecniche e le dichiarazioni dei periti, essendo veicolate oralmente nel processo, sono da considerare prove dichiarative e non semplici atti documentali: la loro incidenza sul giudizio richiede l'escussione se si intendono rivalutare.
- La mancata rinnovazione dell'istruttoria quando obbligatoria costituisce vizio procedurale rilevante che può portare all'annullamento della decisione e al rinvio per nuovo giudizio.
- In presenza di contestazioni sull'identificazione operata dalla persona offesa, il giudice di appello deve valutare con cautela e, se modifica la valutazione del primo grado, garantire la possibilità di contraddittorio effettivo rinnovando le prove decisive.
- La parte che ritiene necessaria la rinnovazione può richiederla ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; il mancato accoglimento o la rinnovazione incompleta sono profili utilizzabili in Cassazione.
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