Ordinanza n. 811/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'Avviso prot. n. 58754 del 17 dicembre 2025 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco degli ammessi allo svolgimento della prova scritta del “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive nel ruolo di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le esigenze dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito” di cui al Decreto Direttoriale n. 2269 del 09.12.2024, nella parte in cui non è inserito il nominativo di parte ricorrente; - dell'Avviso prot. n. 58996 del 19 dicembre 2025 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco integrato dei candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta del concorso di cui al D.D. M.I.M. n. 2269/2024, nella parte in cui non è inserito il nominativo di parte ricorrente; - dell'Avviso prot. n. 59232 del 22 dicembre 2025 recante il calendario d'esame e delle sedi concorsuali delle prove scritte del concorso di cui al D.D. M.I.M., individuate nelle date del 19 gennaio 2026 e 20 gennaio 2026, in quanto lesiva per parte ricorrente, non ammessa allo svolgimento delle suddette prove; - dell'Avviso prot. n. 59697 del 30 dicembre 2025 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco integrato dei candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta del concorso di cui al D.D. M.I.M. n. 2269/2024, nella parte in cui non è inserito il nominativo di parte ricorrente; - del giudizio negativo di 23,09 comminato a parte ricorrente in relazione alla prova preselettiva sostenuta, che ha cagionato il suo mancato inserimento tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta; - dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'espletamento della prova preselettiva della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida, formulati male, errati o con più risposte possibili; - di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e del CINECA, di data e protocollo sconosciuti, relativi alla predisposizione, validazione e correzione dei quesiti della prova preselettiva del 3 ottobre 2025; - per quel che occorrer possa, del Decreto Direttoriale M.I.M. n. 2269/2024, ove interpretato nel senso di legittimare la somministrazione di quesiti privi di univocità logica ovvero suscettibili di plurime soluzioni corrette; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale della procedura concorsuale per cui è causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ammissione alla prova scritta del concorso per dirigenti tecnici, conseguente al punteggio negativo di 23,09 riportato nella prova preselettiva
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli avvisi ministeriali con cui sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi alla prova scritta e il calendario delle prove, nella parte in cui non risultava inclusa, nonché il giudizio negativo di 23,09 riportato nella prova preselettiva, i quesiti somministrati, i verbali della Commissione esaminatrice e del CINECA relativi alla predisposizione, validazione e correzione della prova e, ove occorresse, il decreto direttoriale disciplinante il concorso. Ha contestato i quesiti preselettivi perché ritenuti non conformi alle linee guida, formulati in modo scorretto, errati o suscettibili di più risposte corrette, deducendo quindi l'illegittimità della correzione e della conseguente esclusione dalla prova scritta. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le doglianze non presentassero adeguati profili di fondatezza, anche considerando il numero dei quesiti contestati e la distanza del punteggio conseguito dalla ricorrente rispetto alla soglia necessaria per superare la preselezione. Quanto al periculum in mora, ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, rilevando che la prova preselettiva si era già svolta e che, in caso di esito favorevole del giudizio di merito, sarebbero state possibili prove suppletive o altre misure ripristinatorie. La liquidazione delle spese è stata rinviata alla definizione del giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- Nella fase cautelare di una controversia concorsuale, la fondatezza delle contestazioni relative ai quesiti preselettivi può essere valutata anche considerando il numero dei quesiti impugnati e la distanza tra il punteggio conseguito dal candidato e la soglia di ammissione.
- L'esclusione dalla prova successiva di una procedura concorsuale non determina di per sé un pregiudizio grave e irreparabile quando, in caso di accoglimento del ricorso nel merito, risultino concretamente praticabili prove suppletive o altre misure ripristinatorie.
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