Cassazione Penale, Sentenza n. 24789/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato è stato condannato in primo grado e la condanna è stata confermata in appello per furto di energia elettrica ai danni di una società fornitrice del servizio. Secondo l'accusa, avrebbe sottratto circa 14.000 kW di energia per un valore di circa 12.500 euro, mediante un bypass realizzato nell'immobile nella sua disponibilità. In cassazione ha dedotto: 1) violazione di legge e vizi processuali per avere la Corte ritenuto efficace la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. solo formulata dal pubblico ministero all'udienza del 14 ottobre 2024, cioè dopo la scadenza del termine di querela previsto dall'art. 85 d.lgs. 150/2022, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto dichiarare la non procedibilità per mancanza di querela; 2) insussistenza dell'aggravante, perché il furto sarebbe stato commesso tramite bypass all'interno di immobile privato; 3) erronea considerazione della recidiva ex art. 99 c.p., che la difesa assumeva non applicata in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato alla luce del principio poi affermato dalle Sezioni Unite: decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. 150/2022 senza proposizione di querela, il giudice deve rilevare immediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela ex art. 129 c.p.p. La contestazione suppletiva dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7, c.p., formulata dopo la scadenza di quel termine, è stata considerata priva di efficacia ai fini della procedibilità. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato solo per completezza, richiamando l'orientamento che ammette l'aggravante nel furto di energia elettrica anche con allaccio abusivo in proprietà privata; il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio perché il reato è improcedibile per mancanza di querela.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7, c.p.
L'aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità è rilevante ai fini della procedibilità solo se validamente contestata; nel furto di energia elettrica è astrattamente configurabile anche in presenza di allaccio abusivo in proprietà privata, perché conta la destinazione finale del bene al pubblico servizio.
art. 624, comma 3, c.p.
Dopo la riforma del d.lgs. 150/2022 il furto, anche aggravato ex art. 625 c.p., è in linea generale procedibile a querela; la procedibilità d'ufficio sopravvive solo nei casi espressamente previsti, tra cui l'ipotesi di cui all'art. 625, n. 7, salvo il caso delle cose esposte alla pubblica fede.
art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, il termine per querelare decorre dal 30 dicembre 2022 se la persona offesa aveva già notizia del fatto; decorso tale termine senza querela, opera la causa di non procedibilità.
art. 129 c.p.p.
Il giudice deve rilevare immediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela, senza poter attendere o valorizzare contestazioni suppletive tardive dirette a trasformare il reato in procedibile d'ufficio.
art. 517 c.p.p.
È richiamato nel contrasto giurisprudenziale sulla possibilità del pubblico ministero di modificare l'imputazione con contestazione suppletiva di aggravante dopo la scadenza del termine per la querela.
art. 99 c.p.
La doglianza sulla recidiva è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
art. 124, comma 1, c.p.
È indicato quale termine ordinario di tre mesi per proporre querela.
Massime di principio
- Nel furto divenuto procedibile a querela per effetto della riforma Cartabia, la mancata proposizione della querela entro il termine di cui all'art. 85 d.lgs. 150/2022 impone al giudice di dichiarare immediatamente l'improcedibilità, senza che una contestazione suppletiva tardiva di aggravante possa sanare il difetto della condizione di procedibilità.
- La contestazione dell'aggravante che rende il furto procedibile d'ufficio non è efficace se formulata solo dopo la scadenza del termine per querelare, quando il giudice avrebbe già dovuto prendere atto della mancanza di querela.
- Nel furto di energia elettrica, l'aggravante delle cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità può sussistere anche se la sottrazione avviene mediante bypass o allaccio abusivo collocato in un'area privata, poiché rileva la destinazione finale dell'energia al servizio pubblico.
- Quando l'accoglimento del ricorso dipende da una questione preliminare di procedibilità, le ulteriori censure sulla qualificazione aggravata o sul trattamento sanzionatorio restano assorbite.
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